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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".


Domanda
Sono una persona affetta da distrofia muscolare, con grave limitazione deambulatoria. Nell'anno 2017, in seguito ad acquisto di nuova abitazione, ho provveduto a far installare piattaforma elevatrice per potermi spostare da un piano all'altro, in seguito all'installazione della stessa, venendo a conoscenza che esisteva la possibilità di richiedere un contributo, ho provveduto ad effettuare tale richiesta, presentando la documentazione necessaria.

Dopo varie telefonate e visite presso il mio comune di residenza, mi veniva detto che la domanda aveva avuto esito positivo, che mi sarebbe spettato tale contributo, e di portare le fatture delle spese sostenute. Ma alla consegna delle spese, mi è stato detto che non ne avrei diritto perché' l'opera è stata fatta prima della richiesta del contributo.
Vorrei sapere se veramente stanno così le cose, grazie.

La risposta dell’esperto
La specifica normativa finalizzata a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989 n. 13) ha previsto la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

Tali contributi vengono erogati in virtù di un Fondo Nazionale (periodicamente e non sempre rifinanziato attraverso le successive leggi di bilancio) e di risorse integrative stanziate dalle diverse Regioni. 

Purtroppo tra i vari presupposti previsti dalla normativa nazionale c'è proprio la necessità che gli interventi per i quali si chiede il contributo non siano ancora stati realizzati al momento della presentazione della domanda. L'art. 4.5 della Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.("Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13.") stabilisce infatti che“La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda” e precisa altresì cheDopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo”.
Pertanto, alla luce della normativa suesposta, Le confermo purtroppo, che la concreta realizzazione dell'intervento prima della data della presentazione della domanda, impedisce di ottenere il contributo richiesto.

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
(Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email:
avv.gaetano.deluca@gmail.com).
https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/

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