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Buongiorno ingegner Marchetti,

sono una laureanda in Ingegneria Edile-Architettura presso l'Università degli Studi di Brescia. Per la tesi mi sto occupando del tema delle biopiscine e, tra gli altri, dell'accessibilità ai disabili.

Si era pensato quindi di dotare il progetto di una rampa, con una pendenza massima del 5%. Siccome la piscina ha una forma organica, la rampa non ha uno sviluppo rettilineo; vorrei quindi sapere quale sia il raggio minimo di curvatura che una rampa può avere affinché sia percorribile da una persona su carrozzina.
La ringrazio infinitamente per il suo contributo.
Cordialmente
V.

 

La risposta dell’Ing. Marchetti

 

"Il DM 236/ 14 giugno 1989 prescrive:
8.1.11. Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere: -di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
-di 1 ,50 m per consentire l'incrocio di due persone. Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1 ,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare 1'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.”

Grafico Rampe secondo la legge 236/89

 

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz 

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