N.
La risposta dell'ing. Marchetti
Il DM 5/11/2001 non si applica solo alle strade extraurbane, infatti:
ART.1 DEL DM 5/11/2001
Sono approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al
comma 1 dell’art.13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 che si riportano in allegato
al presente decreto di cui formano parte integrante.
Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall’art.2
del decreto sopra citato e successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza
dello Stato, dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461 attuativo dell’art.98, comma 2 del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e cioè:
- l’ANAS e le Società Concessionarie per le autostrade di interesse nazionale;
- l’ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
- le Regioni per le strade regionali;
- le Province per le strade provinciali;
- i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;
Per cui:
3.4.6 Larghezza del marciapiede
La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che
di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1,50. Sul marciapiede
possono, comunque, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini
semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la
segnaletica verticale, nonché‑¬à…¡ eventualmente per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare,
comunque, in senso longitudinale alla strada). In presenza di occupazioni di suolo pubblico
localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza
minima del passaggio pedonale dovrà comunque essere non inferiore a metri 2,00.
Ing. Marco Marchetti
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