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Salve, sono un precario della scuola, le mando questa mail in quanto leggo i suoi precisi interventi ed in merito al quesito che sto per porre non ho ricevuto ancora una risposta esaustiva e concreta, fondamentale per affrontare situazioni "un po' contorte" nel futuro prossimo. La situazione è questa: risiedo al sud con mia madre cui è stata riconosciuta la 104. Io, essendo l'unico figlio residente (con mia moglie e mio figlio), ho già da un anno usufruito dei tre giorni mensili e della priorità nella scelta di sede. Con il nuovo aggiornamento ho dovuto cambiare provincia e salire su al nord. Il problema è questo.
La situazione, almeno per i primi anni, non mi consente di potermi allontanare. Pertanto le mie domande sono le seguenti:
1) E' normale che non mi sia stata riconosciuta la 104 dal nuovo Ufficio scolastico provinciale poiché l'assistito è in una provincia che dista più di 900km?
2) Posso richiedere in caso di incarico annuale l'aspettativa retribuita per assistere la madre disabile (ricordo che lascio la mia residenza al sud nella stessa casa)?
3) Se sì, quali sono i riferimenti normativi, requisiti (ad es. anzianità contributiva) e tempistica? Cioè posso richiedere tale astensione dal 1 settembre o dopo un certo periodo minimo?
4) Nel caso (difficile) in cui dovessi prendere il ruolo, è vero che posso chiedere l'astensione (sfruttando appunto i famosi 24 mesi) e già da febbraio 2012 il trasferimento, ed in caso di non disponibilità l'assegnazione provvisoria?(se ho letto bene il vincolo dei 5 anni non riguarda chi usufruisce la 104 sia per l'art. 21 che 33 giusto?)
5) La situazione è uguale sia se il ruolo è sul sostegno che sulla materia?
6) Ci sono margini di discrezionalità da parte di qualcuno o l'iter è garantito in tutte le sue parti?
Grazie anticipatamente per le precise informazioni e riferimenti che, come immagina, risultano fondamentali per poter fronteggiare al meglio difficili situazioni.
Saluti,
M.

La risposta dell'esperta scuola

Le domande che lei pone richiedono uno studio approfondito della materia che in tempi brevi non è possibile fare. Tuttavia, proverò a darle alcune indicazioni di massima che, spero, le possano essere di aiuto. In ogni caso, le suggerisco, qualora non l'avesse già fatto, di rivolgersi a un sindacato visto che di solito in quella sede si dispone di una casistica ampia. Vediamo punto per punto:


1. La circolare INPS 3 dicembre 2010 n. 155 e la circolare della funzione Pubblica 6 dicembre 2010 n. 13 hanno precisato che non occorrono più i requisiti della continuità e della esclusività . Ciò significa che la distanza rispetto alla sede di lavoro non impedisce la concessione  del permesso lavorativo;
2. La materia delle assenze retribuite per l'assistenza al disabile grave è regolata dal decreto legislativo n.119 del 18 luglio 2011 che all'articolo 4 precisa tempi e modalità dei permessi; che apporta modifiche in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap;
3. Non c'è alcuna differenza tra il docente di ruolo su cattedra di sostegno o su altra cattedra;
4. Non ci sono margini di discrezionalità nell'applicazione delle norme.

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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