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Sono un'assistente sociale, impiegata presso il Comune di Battipaglia, ed ho bisogno di sapere quanto segue:
- Può un dirigente scolastico somministrare un provvedimento disciplinare, quale la sospensione dalle lezioni, ad un alunno disabile (minore ed ancora in obbligo scolastico, con sostegno ed assistenza specialistica), a scopo cautelativo per il personale docente?
- Può un dirigente scolastico dichiarare di poter sospendere un alunno fino alla fine dell'anno scolastico, per le stesse motivazioni di cui sopra, ammettendo che il personale docente ed il proprio istituto non sono in grado di continuare ad accogliere detto alunno?
- Può un dirigente scolastico chiedere, al servizio sociale o alla madre, di trasferire l'alunno disabile in un altro istituto, in quanto il proprio non ha personale docente sufficientemente preparato?
Nell'attesa di un solerte cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
G.


La risposta dell'esperta scuola

Per rispondere alle sue domande, è necessario fare riferimento allo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 248/98)  modificato  dal DPR  235/07.  In sostanza,  lo Statuto prevede che le sanzioni più gravi, come può essere  la sospensione dalle lezioni,  devono sempre essere stabilite da un organo collegiale. La sanzione deve sempre avere una finalità educativa e deve  essere uno strumento per la comprensione dell'errore da parte dell'alunno. In questo senso, lo Statuto suggerisce sanzioni alternative alla sospensione. In ogni caso, è obbligatorio istituire in ogni scuola l'Organo di Garanzia che ha il compito di controllare il rispetto dello Statuto e la conformità del regolamento di Istituto allo Statuto stesso. Da quanto fin qui accennato, è evidente che il dirigente scolastico non può e non deve stabilire autonomamente sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni, disabili e non. Nei casi in cui la sanzione disciplinare comminata è ritenuta ingiusta, sproporzionata, il genitore dell'alunno, o i responsabili a cui è affidato, hanno il diritto di rivolgersi formalmente all'Organo di garanzia che dovrà esaminare la sanzione e stabilire se è legittima la richiesta di revisione. Le riporto il testo del comma 1 dell'articolo 5 del DPR 235/07:

Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.


Le indico il link al quale può collegarsi per avere maggiori dettagli: http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/lo_statuto
Infine, il dirigente scolastico non può pretendere che un alunno sia trasferito ad altra scuola adducendo la ragione dei docenti impreparati, sia perché è solo il genitore o chi esercita la patria potestà a poter decidere il trasferimento da una scuola a un'altra sia perché è compito del dirigente promuovere azioni di formazione del personale qualora ne ravvisi la necessità . È probabile  che il caso che lei descrive abbia a che fare con una scuola in difficoltà nel farsi carico di un disabile impegnativo. Ma gli strumenti per far fronte anche a queste situazioni sono numerosi e la normativa sull'integrazione  scolastica è molto chiara in tal senso. Nelle risposte ai numerosi quesiti della rubrica , troverà sicuramente altre informazioni utili.

Ada Maurizio
dirigente scolastico

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