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Buongiorno, sono un'insegnante di scuola primaria. Vorrei dei chiarimenti in merito al fatto che un insegnante di sostegno, assente da più di 15 giorni da scuola, non venga sostituito da un supplente temporaneo. La D.S., alla quale è stato fatto presente il disagio didattico e organizzativo che ciò comporta,  sostiene che, non essendoci il rapporto 1:1, l'insegnante può essere sostituito dai colleghi, come prevede il piano delle sostituzioni approvato dal Collegio, anche se il periodo di malattia è superiore ai 5 gg.
C'è una normativa chiara in proposito? E' possibile far valere meglio i diritti dei bambini svantaggiati? Quando l'insegnante di classe "si arrangia" non significa forse che, in fondo, può anche fare a meno del sostegno? Grazie dell'attenzione. Distinti saluti.
A.


La risposta dell'esperta scuola

Il collegio dei docenti ha deliberato un piano delle sostituzioni che contrasta con il diritto allo studio di tutti gli alunni e in particolar modo dei disabili. A sostegno di ciò le cito una tra le ultime circolari sull'argomento, emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia che precisa che gli insegnanti di sostegno non possono essere utilizzati nelle supplenza dei colleghi assenti. Si tratta della nota n. 345 del 19/01/11 che, tra l'altro, ricorda il combinato disposto di tre norme: il decreto legislativo 297/94 artt. 127 e 312, il CCNL e la legge 104/92. E' evidente che, per analogia, vale anche il contrario e cioè, l'insegnante di sostegno non può essere sostituito da un insegnante
non specializzato anche nel caso in cui non ci sia il rapporto 1/1. Infatti, se il docente di sostegno ha un monte ore inferiore ala cattedra nella classe, avrà necessariamente il completamento nella stessa scuola ma in altre classi o in un'altra scuola. Quindi, deve essere comunque sostituito.
Pertanto, la invito a segnalare l'urgenza di ripristinare una situazione di diritto sia alla dirigenza della scuola sia alle rappresentanze delle OOSS.

Ada Maurizio
dirigente scolastico

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