Menu

Tipografia
Salve, sono una docente di sostegno delle scuole superiori cono incarico fino al 30/06 ottenuto da GaE. Attualmente seguo  per 9h settimanali (le altre 9 seguo un altro alunno in una scuola di un paese limitrofo) un'alunna i cui genitori hanno deciso di  ritirare dalla scuola attuale  per iscriverla in un'altra. In tal caso, che ne sarà di me? Possono licenziarmi da quella scuola (la mia alunna è l'unica certificata) o obbligarmi a seguirla nell'altra scuola (tendo fondo che sono legata per 9 h anche ad un'altra scuola)? Saprebbe indicarmi qualche normativa di riferimento? La ringrazio.
G.

La risposta dell'esperta scuola

Le copio qualche passaggio di una nota dell’USR di Bari che analizza un caso come il suo:
€˜Prot. n. 5628 Area I ‑¬â€˜ UU.OO. II-III Bari, 31.10.2008

Oggetto: Trasferimenti volontari di alunni portatori di handicap in scuole diverse da quella di iscrizione
Pervengono a questo Ufficio continue richieste di posti di sostegno da parte di scuole nelle quali si trasferiscono alunni portatori di handicap da altre istituzioni scolastiche.
L’unica possibilità che ha questo Ufficio è quella di distribuire alcune ore di sostegno alle scuole richiedenti recuperando tali ore da quelle assegnate ad alunni che durante l’anno scolastico si trasferiscono in strutture private o in altre province.
Per quanto premesso, in caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all’alunno nella scuola di partenza.
In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all’alunno disabile.
Tale indicazione deve intendersi derogata solo per il comune di Bari dove il trasferimento del docente potrà essere effettuato solo nell’ambito delle scuole dello stesso distretto scolastico.
Nel caso di trasferimento dell’alunno in scuole di comune diverso sarà , comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell’insegnante assegnato all’alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto‑¬.
Inoltre, i vari casi di contenzioso sulla materia si concludono con il riconoscimento del diritto patrimoniale  giuridico dell’insegnante al quale sia stata revocata la nomina per trasferimento dell’alunno disabile.

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy