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Vi scrivo per un'importante informazione. Alla luce di quanto è scritto nella seguente normativa http://www.integrazionescolastica.it/article/419 e in particolare al punto 3 comprendo che un ragazzo con obiettivi ridotti potrebbe sostenere la prima e la seconda prova strutturata ad hoc per lui in funzione delle sua abilità /competenze pur rispettando gli obiettivi minimi ministeriali per ogni disciplina??
Ma mi domando come può, nel fatto, accadere una cosa del genere. Se la prima prova, ad esempio, arriva la mattina del primo giorno di esami, come è possibile ristrutturarla per il ragazzo?? o è possibile prepararla a priori sulla base dei programmi del quinto anno?? o, infine, la struttura il ministero?
Esiste una normativa più recente che potrebbe chiarire il mio dubbio?
Grazie.
I.

La risposta dell'esperta scuola

I quesiti che lei pone sono oggetto di una serie di norme che le indicherò a margine della risposta e che la invito a consultare.In sintesi, occorre fare una distinzione tra prove differenziate e prove equipollenti. Nel primo caso, si tratta di prove elaborate dalla Commissione d’esame sulla base degli obbiettivi minimi previsti dal PEI, danno diritto all’attestato di credito formativo e non al diploma. Nel secondo caso, la Commissione d’esame elabora sulla base del Pei le prove che devono essere ispirate ad alcuni criteri di massima: a) ridurre/sostituire i contenuti; b) valorizzare i punti di forza dello studente. Le prime due prove sono fornite su richiesta dal MIUR in braille o tradotte dall’insegnante secondo la lingua LIS. Sono comunque previsti mezzi compensativi quali il PC e la presenza dell’assistente alla comunicazione. Le copio l’articolo 17 dell’OM 42/11 sugli esami di stato e le indico un riepilogo di norme utili sull’argomento:
Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1.     Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2.     I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
    Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3.     I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2


Riferimenti normativi:
1.Legge 5.2.1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, art. 16

2.Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 314 e segg.

3.D.P.R. 23.7.1998, n. 323, regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, art. 6

4.Ordinanza Ministeriale 20.5.2001, n. 90,
Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d’istruzione elementare, media e secondaria superiore, (art. 15.)

5.Circolare Ministeriale 20.7.2001, n. 125, Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap

6.D.P.R. 22.6.2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni‑¬¦, art. 9

7.Ordinanza Ministeriale 6.5.2011, n. 42, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato‑¬¦, art. 17

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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