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Sono genitore di una ragazzina che ha iniziato la seconda media, con certificazione di disturbo dell'apprendimento in base alla legge 104 ma senza comma 3 (gravità ), per mia figlia la scuola ha richiesto quest'anno in base alla diagnosi 14 ore di sostegno ma ne sono state assegnate solo 6 in quanto il monte ore totale assegnato dal provveditorato è gravemente insufficiente.
Ci è stato detto che i casi certificati come gravi hanno diritto per legge ma gli altri meno gravi? che diritti hanno? Un eventuale ricorso al Tar può venire accolto? In caso positivo verranno tolte le ore ad altri alunni come avvenuto in passato a fronte di diffide di genitori "con comma 3" o fornite ulteriori ore di sostegno dal provveditorato?
Le domande sono tante! Vorrei capire se per lo Stato ha senso sostenere solo i casi gravi e lasciare andare quei casi che potrebbero, investendo ora in un adeguato supporto, inserirsi nella società anziché diventare ulteriori pesi! Mia figlia è regredita e mi accorgo che i professori non possono fermarsi più di tanto.
Anche l'anno scorso hanno assegnato 6 ore poi aumentate da metà anno a 8 a fronte di un contributo del comune di residenza.
Mi aiuti a capire cosa fare! GRAZIE MILLE!
A.

La risposta dell'esperta scuola

Se sua figlia ha solo la certificazione di DSA non è previsto l’insegnante di sostegno. Le suggerisco di leggere con molta attenzione quanto pubblicato dal sito che ospita questa rubrica (www.disabili.com) al link.
Vi troverà un’ampia trattazione della questione e utili riferimenti normativi e una serie di modelli per esigere dalla scuola il rispetto della legge 170/10 che ha regolamentato la gestione dei DSA nella scuola. Se, invece, sua figlia ha una diagnosi alla quale si associa anche il DSA, sarà necessario, prima di ipotizzare il ricorso al TAR, acquisire tutti gli elementi per fare chiarezza. Dovrà rivolgersi al dirigente scolastico e presentare una formale richiesta di chiarimenti su quanto mi scrive. Infatti, la procedura per l’assegnazione delle risorse di sostegno alla scuola è interamente gestita dal dirigente tanto nella fase iniziale tanto in quella finale di organizzazione interna. Le indico, comunque, gli estremi della sentenza che ha €˜imposto‑¬ all’amministrazione il riconoscimento dei diritti dei disabili al sostegno didattico in deroga all’articolo 2 commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007:
‑¬¢    sentenza Corte Costituzionale 22- 26 febbraio 2010 n. 80: http://www.handylex.org/stato/s220210.shtml

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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