Un'altra richiesta se è possibile: il quattro settembre 2010 ho inoltrato domanda per legge 104 per ottenere l'aggravamento non ho fatto ricorso perché erano già scaduti i termini ma poiché la situazione è peggiorata ho fatto tale richiesta siccome sono ad oggi passati quattro mesi e 17 giorni senza nessuna chiamata come posso fare per sollecitare l'asl? La si può diffidare? cosa si può fare per rintracciare l'iter della pratica?
Se non e di sua pertinenza la seconda domanda la prego di indicarmi un esperto che possa aiutarmi, distinti saluti grazie.
G.
La risposta dell'esperta scuola
Provo a darle alcune informazioni che facciano chiarezza sui compiti della ASL in merito ai documenti necessari per l'integrazione scolastica. Prima di entrare nel merito, tuttavia, le devo ricordare che la responsabilità totale delle scelte relative ai figli è dei genitori. Voglio dirle che la ASL non può autonomamente convocare un genitore per proporre una visita necessaria per l'aggravamento. È sempre il genitore che deve fare questi passi. In ogni caso, le cito i riferimenti normativo che definiscono i compiti delle ASL in materia: il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006. In particolare le suggerisco di leggere con attenzione gli articoli relativi alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale. vedrà che si fa riferimento all'unità multidisciplinare sia per la redazione della diagnosi funzionale che per quella del profilo. In quest'ultimo caso all'unità multidisciplinare si affiancano i docenti (sia curriculari che specializzati) e i genitori collaborano. Il DPCM 165/06 afferma chiaramente che "ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Prosegue con l'indicazione dei contenuti del verbale di accertamento: ". Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravita' della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento effettuato".
Ada Maurizio
dirigente scolastico