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Gent.le Sig.ra Ada,
Siamo genitori di un bimbo con un handicap che frequenta il terzo anno della scuola primaria.
Recentemente c'è stato un inserimento nella sua classe portando il numero degli alunni a 21.
È possibile che avendo a disposizione un'altra classe terza senza handicap e con un numero di alunni pari a 21 o 22 il nuovo inserito venga messo nella classe di nostro figlio con la semplice motivazione che la classe è avvantaggiata dalla presenza del sostegno?
Oltre a questa vorrei porle una seconda domanda, visto che tra le novità del programma annuale 2011 c'è proprio la copertura delle supplenze brevi, perché nella scuola frequentata da mio figlio le supplenze non vengono mai messe sia quando si assenta l'insegnante di sostegno che quando si assenta quella di prevalenza ? Recentemente è avvenuto l'ennesimo episodio: l'insegnante di prevalenza si è assentata per 3 giorni per un accertamento diagnostico segnalato con largo anticipo alla segreteria della scuola, ma nonostante il largo anticipo non è stata messa la supplente e la classe è stata affidata per 3 giorni all'insegnante di sostegno sottraendo ore preziose a nostro figlio.
Questa storia va avanti fin dal primo anno di scuola primaria e nonostante i miei appelli alla preside continua a perdurare, a chi mi posso rivolgere per far valere i diritti di mio figlio?
La ringrazio anticipatamente in attesa di una sua pronta risposta.
M.


La risposta dell'esperta scuola


La decisione di inserire un nuovo alunno disabile nella classe dove c'è già il sostegno potrebbe essere l'unica possibilità per accogliere il nuovo alunno. In corso d'anno, infatti, non è possibile avere docenti di sostegno in più. Per quanto riguarda le supplenze, le cito una recente circolare del MIUR alla quale potrà fare riferimento chiedendo formali chiarimenti alla dirigente scolastica: Circolare ministeriale dell'8 novembre 2010 prot. N. 9839 che chiarisce la modalità di sostituzione dei docenti assenti temporaneamente. Inoltre, le indico la nota n. 345 del 19/01/2011 dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia che ritiene di difficile attuazione da un punto di vista normativo, che la sostituzione di un docente assente sia assegnata la docente di sostegno, considerata la specificità del suo ruolo nella classe/i, sia i sensi della legge 104/92 che per effetto del contratto collettivo nazionale dei docenti.

Ada Maurizio
dirigente scolastico

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