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Salve, sono un insegnante di sostegno e vorrei chiedervi un parere.
La dirigente del mio istituto superiore ritiene che l'alunna da me seguita, regolarmente in possesso della certificazione di handicap, non debba avere il PEI in quanto segue la programmazione della classe. Per lo stesso motivo la dirigente aggiunge che le verifiche di valutazione che vengono somministrate all'alunna devono essere identiche a quelle degli altri compagni di classe. L'alunna di conseguenza continua a registrare insuccessi con grave pregiudizio alla sua autostima.
Cosa ne pensate?
V.

La risposta dell'esperta scuola

Nella situazione che lei descrive manca un passaggio fondamentale: il GLH operativo. Sembrerebbe che sia il dirigente della scuola a prendere decisioni sull’alunna disabile senza tener conto di quanto prevedono le norme e una storia ultra trentennale dell’integrazione scolastica in Italia. Per sua documentazione le suggerisco di leggere e di studiare le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità , emanate dal MIUR nell’agosto 2009. in particolare, troverà un passaggio che riguarda il ruolo del dirigente scolastico e l’obbligatorietà della condivisione delle decisioni all’interno della scuola.

Ecco un breve estratto del documento:
€˜Una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente all'alunno di €˜avere un futuro‑¬, non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro deputati a tale fine per legge. L'istituzione di tali Gruppi in ogni istituzione scolastica è obbligatoria, non dipendendo dalla discrezionalità dell'autonomia funzionale. Per tale motivo il Dirigente Scolastico ha l'onere di intraprendere ogni iniziativa necessaria affinché i Gruppi in questione vengano istituiti, individuando anche orari compatibili per la presenza di tutte le componenti chiamate a parteciparvi.
Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non quando si vive, si  lavora, si siede gli uni accanto agli altri. E tale integrazione, nella misura in cui sia sostanziale e non formale, non può essere lasciata al
caso, o all'iniziativa degli insegnanti per le attività di sostegno, che operano come organi separati dal contesto complessivo della classe e della  comunità educante. È necessario invece procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le attività di sostegno, così come indicato nella nota ministeriale prot.n. 4798 del 25 luglio 2005, di cui si ribadisce la necessità di concreta e piena attuazione.
Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno e definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
Date le finalità della programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità , finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia di tutela del diritto allo studio, è opportuno ricordare che la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge. A tal riguardo, è compito del Dirigente Scolastico e degli Organi collegiali competenti attivare, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità di cui sopra, attraverso il loro inserimento nel P.N.F.
La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa
disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.‑¬

Ada Maurizio
Dirigente scolastico










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