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SONO UN'ASSISTENTE AMM.VO E LAVORO A SCUOLA. QUEST'ANNO L'0RGANICO DEL PERSONALE ATA E' DIMINUITO E IO RISCHIO DI ESSERE DICHIARATA PERDENTE POSTO perché MIO MARITO, DISABILE NON VEDENTE, DOMICILIA AD AVERSA PROVINCIA DI CASERTA  E IO LAVORO A SANT'ANTIMO A POCHI CHILOMETRI DA AVERSA ,MA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI .
L'ORDINANZA MINISTERIALE SULLA MOBILITA' 16/2011,  PREVEDE QUESTA CLAUSOLA
cioè inclusione nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto si applica anche nei confronti di quei soggetti che, pur prestando assistenza al coniuge, al figlio, al genitore, al fratello o sorella[] convivente in situazione di gravità , operano in una scuola ubicata in provincia diversa dal domicilio dell’assistito.  .LA MIA DOMANDA E' QUESTA :LA LEGGE 104/92 E IL DECRETO BRUNETTA DI NOVEMBRE 2010 SULLA LEGGE 104 SPECIFICA CHE CHI ASSISTE IL DISABILE NON può ESSERE ALLONTANATO DALLA SEDE SENZA IL SUO CONSENSO. IO CHE DEVO FARE? l'ORDINANZA SOSTITUISCE LA LEGGE? IO in questo caso sarò costretta a cambiare sede solo perché mio marito domicilia ad Aversa ED IO LAVORO A SANT'ANTIMO  a 5 KM DI DISTANZA E VENGO ALLONTANATA DALLA SEDE SENZA IL MIO CONSENSO lA LEGGE NON M I TUTELA' Considerata che mio marito oltre che non vedente è stato anche esonerato dal servizio per inabilità .
R.


La risposta dell'esperta scuola

Secondo le nuove norme, se lei è perdente posto deve trasferirsi presso la sede più vicina a quella in cui risiede l’assistito per il quale usufruisce di benefici  secondo la legge 104./92. La invito a comunque contattare un sindacato di categoria al quale far presente il suo caso al fine di approfondire il suo caso e valutare la possibilità di azioni specifiche da intraprendere.


Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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