J.M.
La risposta dell'esperta scuola
L'operatore, cioè l'assistente alla autonomia e/o alla comunicazione è una figura professionale diversa da quella dell'insegnante di sostegno: sono differenti i percorsi formativi, il sistema di reclutamento, i contratti di lavoro, il datore di lavoro, le competenze richieste. Ne consegue che il diritto al sostegno previsto dalla sentenza n.80 del 2010 riguarda esclusivamente la figura del docente di sostegno. In teoria, quindi, i suoi bambini potrebbero avere un monte ore più elevato di sostegno didattico e una copertura analoga da parte dell'operatore. Come saprà , la gestione di queste risorse compete alla scuola ma le procedure sono diverse: l'operatore è assegnato dal Comune, il docente dallo Stato (ufficio scolastico regionale). Infine, l'uno non sostituisce l'altro, né in caso di assenza, né come risorsa disponibile. Le suggerisco di seguire da vicino sia l'assegnazione dell'operatore sia dell'insegnante. Nel primo caso rivolgendosi al dipartimento competente del suo comune (troverà facilmente nominativi e recapiti sul sito), nel secondo chiedendo un appuntamento al dirigente scolastico e cercando informazioni sul sito dell'Ufficio scolastico regionale. Infine, utilizzi tutte le forme di partecipazione che la scuola offre: GLH di istituto, GLH operativo, assemblee, colloqui con gli insegnanti.
Ada Maurizio
Dirigente scolastico