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Gentile Signora Ada, Sono mamma di una bambina di 9 anni che dovrebbe frequentare la 4 elementare l'anno prossimo. Premesso che in prima erano 29 bambini compreso uno gravemente disabile psichico con insegnante di sostegno, in seconda hanno scisso la classe in due perché si erano iscritti altri due bambini e i piccoli hanno cambiato nuovamente insegnanti e metodo didattico. Oggi si verifica che 3 bambini per l'anno prossimo si scriveranno in un'altra scuola quindi le due terze rimaste in tutto di 27 bambini compreso il bimbo disabile si uniranno in un'unica classe modificando nuovamente insegnanti e metodo didattico. Vorrei avere un chiarimento per quanto riguarda il comportamento che dovremmo adottare noi genitori in merito per opporci a questa decisione per noi ingiusta, che non tutela per niente i bambini e che non tiene conto della continuità didattica.
La ringrazio anticipatamente anche a nome degli altri genitori.
A.


La risposta dell'esperta scuola

Come avra' avuto modo di notare, la questione che lei pone e' molto attulae visto che proprio in questi giorni  e' stato respinto il ricorso del MIUR contro la sentenza del TAR del Lazio che imponeva al MIUR l'emissione del previsto Piano di riqualificazione di edilizia scolastica. Il MIUR si era appellate contro tale sentenza al Consiglio di Stato. Lo scorso 11 giugno l'appello e' stato respinto e or ail MIUR dovra' fare I conti con l'urgenza di regolamentare la delicatissima material. Intanto, le copio una interessante indicazione dal sito www.edscuola.it :
"Il Codacons, anche al fine di tutelare la salute degli alunni, fornisce ai dirigenti scolastici le istruzioni per alzare uno scudo protettivo sulla scuola e sugli alunni:
oformare le classi in base alla reale grandezza dell'aula rispettando il numero massimo di 25 alunni per classe e l'indice minimo di spazio procapite di 1,80 mq netti (1,96 per le superiori) e di 20 in caso di presenza di alunno disabile. L'aula può contenere 25 alunni (o 20 se con disabile) se la sua dimensione è di almeno 45 mq netti (50 per le superiori). Per dimensioni inferiori ridurre proporzionalmente il numero di alunni.
oIn caso di revisione da parte dell'USR dell'organico e del numero di alunni nelle classi, richiedere esplicitamente di essere autorizzati a non adempiere agli obblighi imposti in capo al datore di lavoro dalla legge in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro specificando, e avvertendo, che senza la predetta autorizzazione l'anno scolastico non potrà iniziare in quanto tutte le responsabilità sulla salute degli alunni e lavoratori derivanti dai tagli operati dal superiore gerarchico, ricadrebbero sul dirigente scolastico in quanto datore di lavoro per legge".
Se vuole approfondire la questione le suggerisco di leggere la sentenza e di consultare I riferimenti normativi in essa contenuti, in particolare il DPR 331 /1998 e il DPR  81/2009 che indicano I limiti numerici minimi e massimi di alunni per classe (il secondo ha innalzato I limiti fissati dal primo ed e' su questo decreto che e ' stata avanzata la class action da parte del Codacons.

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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