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Gent. Dott.ssa Maurizio Le scrivo nel tentativo di trovare una risposta al seguente quesito: i genitori del mio alunno mi hanno chiesto se la scuola al termine della terza media può rilasciare un attestato di frequenza senza che il ragazzo sostenga gli esami. Per completezza di informazione Le aggiungo che il ragazzo ha compiuto con l'obbligo scolastico, non frequenterà la scuola superiore (non è stata fatta alcuna preiscrizione) perché già frequenta tutti i giorni un centro per disabili gravi (viene a scuola solo due volte a settimana per 1 ora,la Dirigente ha autorizzato questo di tipo frequenza dato il caso). I genitori non vorrebbero sottoporre il figlio ad uno stress inutile, sappiamo che il ragazzo potrebbe fare prove differenziate con tempi ridotti solo che giustamente  ci si chiedeva il senso di tutto ciò visto il conseguente ritiro del figlio dalla scuola.
La ringrazio in anticipo per l'attenzione G.G.


La risposta dell'esperta scuola


L'articolo 9 del DPR 122/09 precisa termini e modalita' per lo svolgimento degli esami di licenza media per gli alunni disabili. Le copio l'intero articolo .
"La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame."

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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