grazie,
L.
La risposta dell'esperta scuola
La legge 104/92 all'articolo 24 prevede l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. Nel caso specifico di un'istituzione scolastica di secondo grado la competenza per l' applicazione della legge 104/92 e per la tutela dei diritti dei disabili anche in questo senso è della Provincia. Quindi la prima verifica da fare è se il dirigente scolastico abbia segnalato all'ente locale la necessità e l'urgenza di ampliare la dotazione di bagni per disabili. Probabilmente in quell'edificio i servizi igienici non sono sufficienti. In ogni caso, se la figlia della sua amica è temporaneamente e/o permanentemente costretta all'utilizzo di un bagno per disabili è necessario che il DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi) della scuola , che è responsabile dell'organizzazione del personale ausiliario, cioè dei collaboratori scolastici, disponga un piano di sorveglianza che , tra gli altri aspetti, tenga conto della necessaria limitazione dell'accesso ai bagni femminili da parte degli uomini e che imponga il massimo scrupolo nella pulizia e nel decoro degli ambienti della scuola. Il riferimento normativo lo trova nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro art 7 del 2005.
Ada Maurizio
dirigente scolastico