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Buongiorno. Vorrei cortesemente sapere come è esattamente la procedura per richiedere alla propria ASL la carrozzina, sia elettrica che manuale, e ogni quanto le si possono rispettivamente cambiare (io so ogni 7 anni, però ora mi dicono ogni 5 per l'elettrica). Dato però che forse mi dovrò trasferire, mi chiedo se la prassi è pressoché identica in tutta Italia. Infine vorrei sapere se è possibile cambiare l'elettrica nuova con una che assicura più autonomia, ma senza mutazioni fisiologiche.
R.

Buonasera, sono un disabile al 100% dovuto ad un ictus avuto nel 2009 che mi ha lasciato gli arti sinistri paralizzati all'inizio mi hanno dato in dotazione una carrozzina a spinta manuale, chiedo non potendola usare autonomamente posso richiederne una motorizzata e se si a chi e come posso fare?
Grazie
F.

La risposta dell'ingegner Sopteran

Salve R., Salve F
 Ecco l’articolo 4 del Nomenclatore tariffario:
Art. 4 - Modalità di erogazione
1.    L’erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata -  fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere d) e d-bis (testo modificato secondo DM 321 del 31/5/2001)  - salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività : prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
2.    La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e).
3.    La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità . A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:
a.    una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell’assistito;
b.    l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l’indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
c.    un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità , i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all’andamento del programma terapeutico.
4.    La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
5.    L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell’ortesi o dell’ausilio prescritto è rilasciata dall’azienda Usl di residenza dell’assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All’atto dell’autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell’erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell’assistito.
6.    Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell’azienda Usl di residenza dell’assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l’autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l’autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell’assistito.
7.    La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell’allegato 2 al presente regolamento, pena l’applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all’articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
8.    Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull’uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
9.    Al momento della consegna del dispositivo protesico, l’assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
10.    Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all’azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L’azienda Usl invita, entro 15 giorni dall’avvenuta fornitura, l’assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l’assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all’atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.
11.    I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell’allegato 2 al presente regolamento.
12.    I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all’assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l’obbligo dell’azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all’assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà .
13.    L’azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all’elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all’assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all’assistito.

Nick
Disabili Abili srl


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