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Salve, avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda la richiesta di una sedia posturale per una paziente affetta da Sla.
Nel luglio del 2013 a mia madre le è stata diagnosticata la Sclerosi laterale amiotrofica, di lì a breve abbiamo fatto richiesta all'Asl per una carrozzina elettrica con comando manuale che ci è stata concessa. Purtroppo il decorso della malattia è stato molto rapido, nel 2014 in quanto i problemi respiratori aumentavano e la posizione a letto era scomoda, abbiamo fatto richiesta di un letto elettrico con la possibilità di alzare lo schienale, anche questo concesso (non senza difficoltà,  ma alla fine siamo riusciti ad ottenerlo).  Nel gennaio 2015 ha fatto l'intervento per la tracheotomia. Abbiamo fatto richiesta per una nuova sedia posturale con sedile reclinabile, visto che non ha più il controllo del busto e la prima sedia che ci hanno fornito non è nè reclinabile nè ha la possibilità di essere adattata quindi inutilizzabile; in un primo momento all'Asl mi hanno detto che non era possibile perché non era decorso il tempo minimo per il rinnovo, allora gli feci notare che erano cambiate le condizioni psicofisiche e dopo vari problemi, informazioni sbagliate e disagi... finalmente ottengo la richiesta a marzo 2015..... venne anche a casa un ingegnere della CERCAT per valutare la vecchia sedia (naturalmente è più di un anno che chiedo che venga ritirata perché non utilizzandola lo trovo uno spreco inutile e un'offesa per chi ne ha bisogno, ed è ancora in un angolo del garage perché non mi danno risposta su cosa fare). Finalmente, sempre dopo mille peripezie, ieri ricevo una risposta: richiesta per la posturale rifiutata perché ci è stato concesso un letto e quindi mia madre risulta come paziente allettato.  
È normale che la sedia venga rifiutata perché ci è già stato concesso il letto? A proposito non ho trovato nessuna normativa ne pro ne contro per questo chiedo il suo aiuto.

La ringrazio anticipatamente e mi scuso se mi sono dilungata troppo.
D.

La risposta dell'esperto

Buongiorno Sig.ra D.
Posso solo ricordarle il riferimento normativo per la prescrizione da parte del Servizio Sanitario Nazionale per la fornitura degli ausili, Decreto del 27 agosto 1999, n. 332.
Il suo caso rientra nell'art. 5 comma 2 del suddetto Decreto: "I tempi minimi del rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito."
Sicuramente la fornitura di un ausilio non giustifica l'esclusione di un altro, in quanto risultano identificati da un codice di classificazione iso differente.
Le suggerisco di farsi dare dei riferimenti normativi in merito al rifiuto che ha ricevuto e nel caso non le venissero forniti, di contattare un legale di sua fiducia.

Saluti

Michele Giorni - Disabili Abili

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