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Buongiorno avv, sono figlio di portatore 104/92 art.3 comma 3 mi viene negato di lavorare vicino casa per assistere a mio padre mi hanno fatto scrivere dalla avv.aziendale che per organizzazioni aziendali non sono compatibili sia per l'orario e sia per le postazioni esistenti nel mio raggio lavorativo io sono una gpg (guardia particolare giurata) vorei sapere come mi devo comportare e quale sono i miei diritti grazie
R.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile R.;
la normativa vigente stabilisce che il lavoratore che deve assistere un familiare in condizioni di grave invalidità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33 comma 5 l. 104/92).
Vengono a confronto importanti e contrapposti interessi. Da una parte quello alla solidarietà familiare attraverso l'assistenza domestica, dall'altra quello del buon andamento degli uffici ed apparati.
Solo nel caso in cui sussistano comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive ostative al trasferimento questo può essere negato.  Le ragioni ostative a predetto trasferimento devono essere esplicitate in modo chiaro ed esaustivo.
Più nello specifico il dispositivo di diniego ad una richiesta di trasferimento deve essere adeguatamente motivato e deve spiegare quali siano le “esigenze organizzative” sia della sede cedente che di quella acquirente del personale.
Qualora la motivazione risulta lacunosa o non esaustiva il soggetto interessato sarà legittimato a proporre ricorso.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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