Menu

Tipografia

Salve Avvocato,
se si effettua il passaggio di proprietà di un'auto intestata a un disabile per la quale si ha beneficiato delle agevolazioni fiscali prima di due anni cosa succede?
Bisogna integrare quanto risparmiato di irpef?
Bisogna integrare l'iva non pagata (18%)?
O bisogna integrarle entrambe?
Lo scopo della domanda è capire se è possibile effettuare il passaggio di proprietà ad un parente prima dei due anni in modo che l'auto non faccia parte dell'eredità del disabile (così non doverla dividere con familiari i quali non si occupano minimamente del disabile in caso quest'ultimo venisse a mancare).
Altrimenti è possibile far acquistare l'auto al disabile e poi cointestarla al parente senza perdere le agevolazioni?
Faccio quest'ultima domanda anche per capire, nel caso fosse possibile cointestare l'auto senza controindicazioni, se si può assicurare il veicolo con la classe di merito assicurativa del parente cointestatario? La polizza così sarebbe più economica rispetto a quella che verrebbe definita per il disabile.
Ringrazio anticipatamente della risposta e del supporto
M.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile M;
anzitutto è sempre bene ricordare che il veicolo acquistato attraverso i benefici concessi dalla legge 104 deve essere usato unicamente, o prevalentemente, a beneficio del disabile.
Con specifico riferimento alla detrazione IRPEF del 19% del costo del mezzo acquistato, questa agevolazione presenta alcuni limiti, ossia il massimo importo detraibile è di 18.075,99 € e la detrazione spetta una sola volta ogni 4 anni. (È però possibile acquistare un nuovo mezzo e usufruire di nuovo del beneficio se il veicolo vecchio viene demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico).
Qualora il veicolo venisse venduto o ceduto gratuitamente entro due anni dall’acquisto, sarà necessario versare la differenza tra l’Irpef dichiarata usufruendo dell’agevolazione e quella spettante senza l’agevolazione. E’ esente dal versamento della differenza solo il disabile che per comprarne una più adatta alle caratteristiche del proprio handicap.
Per quanto riguarda l’IVA ridotta dal 22% al 4% ed anche in questo caso la legge pone dei limiti: lo sconto si applica per le vetture con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici per i motori a benzina e fino a 2.800 per i motori diesel e, sotto il profilo temporale, se il mezzo acquistato con IVA agevolata viene venduto prima che siano trascorsi due anni, il titolare del beneficio è tenuto a versare l’importo dello sconto di cui ha beneficiato. (Questa clausola non si applica nel caso in cui il disabile venda un mezzo per acquisirne uno nuovo che più si adatti ad un aggravamento o ad un cambiamento della propria disabilità).
Per ciò che concerne, più nello specifico, il suo caso con la Risoluzione n. 4 del 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto relativo alla intestazione del veicolo oggetto di agevolazioni fiscali, specificando che la corretta interpretazione delle norme in materia non prevede la fruizione delle agevolazioni in caso di cointestazione del veicolo.
Si rinviene, dunque, la volontà da parte delle istituzioni di contrastare eventuali truffe. In passato infatti, spesso si è scoperto che l’auto di proprietà di un disabile veniva usata dai parenti con la scusa della cointestazione, in palese violazione delle norme.
La normativa che disciplina la materia, infatti, richiede che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile è a carico (articolo 8 della legge 449/1997).
Avendo riguardo a quanto sin qui esposto spetta a lei valutare se sia o non opportuno procedere per come paventato.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy