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Buongiorno avvocato,
sono M. di Mantova vorrei porle alcune domande in merito alla legge 104.
Ho una madre invalida e sto usufruendo del permesso continuativo  per aggravamento (24 mesi), nel frattempo lo stabilimento dove lavoravo ha chiuso per crisi aziendale e probabilmente non riaprirà, se non con un’altra gestione.
Siamo stati posti in cassa integrazione per un anno che scadrà a febbraio passando in mobilità. Posso usufruire ancora di tale permesso e retribuzione o devo richiedere come gli  altri la mobilità?
Ho diritto alla tredicesima?
L'appartamento di proprietà dove viveva mia madre risulta sfitto in quanto lei abita con me e ho dovuto mettere la residenza qui per poter usufruire appunto del permesso 104 continuativo, ho dovuto pagare l'IMU sulla seconda casa ma che in realtà è la sua e sto pagando il mutuo per dove risiedo... mi spetta un rimborso?
Grazie mille
Saluti

La risposta dell’avv. Colicchia

Buongiorno,
a  norma dell’art. 33 della l.104/1992 i permessi di lavoro possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa.
Se il lavoratore è assente dal lavoro, perché in cassa integrazione, non matura il diritto a fruire del permesso previsto dalla Legge 104, in quanto l'assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza al disabile.
A titolo esemplificativo se il lavoratore è in CIG a zero ore, quindi non impegnato in attività lavorativa nel mese non ha diritto al permesso che gli permette di assentarsi dal posto di lavoro per assistere il parente disabile poiché già costretto ad un periodo di non-lavoro. È nel caso di  lavoratore in CIG con orario ridotto che il diritto ai permessi della legge 104 rimane attivo ma è necessario riproporzionare il numero dei giorni di permesso spettanti al lavoratore con lo stesso criterio usato per il part-time verticale.
Alla scadenza del periodo di cassa integrazione, in ogni caso, la scelta più opportuna sembra essere quella di chiedere la mobilità.
In secondo luogo, anche le persone che sono state messe in cassa integrazione, e quindi ricevono uno stipendio inferiore a quello che avrebbero preso in condizioni lavorative normali, possono contare sulla cassa integrazione tredicesima che sarà, ovviamente, di importo inferiore alla normale tredicesima, perché viene calcolata in base alla somma delle mensilità ricevute in un anno.
In ultimo e con riferimento al suo ultimo quesito,  nel caso in cui una persona anziana, che si trova nell’impossibilita di vivere da sola, è proprietaria di una casa e vive nell’abitazione del figlio, che la assiste, dovrà applicare l’aliquota come seconda casa sull’immobile vuoto.
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.

Il nostro Studio Legale offre consulenza ed assistenza nel settore civile, si avvale della collaborazione di qualificati professionisti in tutta Italia.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
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