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Nel Condominio dove abito, sia pure saltuariamente, ho fatto costruire una pedana per permettere a mia figlia, gravemente disabile, di poter entrare e uscire dalla propria abitazione. Il condominio ha sempre osteggiato questa mia richiesta, tanto che ho provveduto a mie spese a posizionare la pedana, trovando la soluzione più adatta nei limiti degli spazi di accesso disponibili. Di recente, l'Assemblea di Condominio ha deliberato la rimozione della pedana in quanto essa non rispetta le norme di pendenza e le caratteristiche previste dai regolamenti in materia. Il problema è che le condizioni strutturali dell'androne di accesso non consentono altra soluzione e pertanto ho dovuto posizionare la suddetta pedana in deroga alle disposizioni di legge nel superiore diritto del disabile, come viene riportato in varie sentenze della Cassazione. Le mie domande sono:
Come posso ottenere il mantenimento della pedana?
E a chi imputare le spese per la manutenzione o eventuale sostituzione di una nuova pedana di accesso, pur nei limiti delle condizioni strutturali dell'androne?
M.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile M.;
le condizioni strutturali dell’androne sono importanti e fondamentali per avviare qualsiasi innovazione di tipo montascale, anche per la natura stessa della pedana e gli stessi dovuti accorgimenti.
Secondo la normativa vigente le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo  1136, secondo e terzo comma, del Codice Civile.
Ciò detto le consiglio di nomini un Consulente di parte per verificare le misure della pedana. Qualora queste non fossero realmente regolari, sarebbe opportuno farsi prospettare da un architetto un progetto di modifica della stessa pedana, da sottoporre, poi all’assemblea.
In quel caso qualora ci fosse un parere assembleare contrario, in votazione, la invito a contestare e impugnare il fatto, muovendo dal presupposto del rispetto del diritto alla salute e all’ abbattimento delle barriere architettoniche, evidenziando che le stesse innovazioni non creano alterazioni significative né alcun nocumento ai condomini.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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