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Buongiorno,
le chiedo gentilmente la possibilità di risolvermi un quesito che non mi è chiaro. Mio fratello è  invalido al 100% con accompagnamento, e totalmente inabile al lavoro. Svolge attività lavorativa  presso una scuola con contratto Legge 68/99 , vive con mia madre la quale è anche sua tutrice.
Al momento del decesso di mia madre mio fratello percepirà la pensione di  reversibilità?
Grazie attendo la sua risposta.

La risposta dell’avv. Colicchia

Buongiorno,
la pensione di reversibilità spetta ai superstiti aventi diritto del lavoratore assicurato o pensionato deceduto.
Oltre che al coniuge, la concessione della pensione può spettare anche ai figli, che,  alla data della morte del genitore, siano minori, studenti o riconosciuti inabili e a suo carico (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio, se c'è anche il coniuge).
È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il termine “a carico” include sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
La Legge n. 31/2008 ha introdotto un'importante modifica al concetto di inabilità al proficuo lavoro, requisito necessario per beneficare della pensione di reversibilità.
In particolare, sulla scorta dei  principi della L. 68/1999 (sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità) e,  con una visione terapeutica dell'attività lavorativa in specifiche situazioni, l'articolo 46 della L. 31/2008 concede ai figli con il riconoscimento dell'inabilità (invalidità civile con percentuale pari al 100% con o senza indennità di accompagnamento) del deceduto la possibilità di svolgere un’attività lavorativa purché siano rispettate alcune condizioni: un orario non superiore alle 25 ore settimanali; un luogo di lavoro che deve: a) essere una cooperativa sociale o un laboratorio protetto; b) essere un luogo di lavoro in cui il datore assume la persona con disabilità con le convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11 della Legge n. 68/1999).
Permane, tuttavia,  il requisito della non autosufficienza economica del figlio con disabilità e quello del suo mantenimento abituale da parte del genitore deceduto. Il “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.
E’ in conseguenza di ciò che, ai fini della concessione della pensione al figlio con disabilità di età superiore ai 18 anni,  è richiesto che,  alla data del decesso del genitore, fosse a suo carico.
La “non autosufficienza economica” nel caso prospettato si verifica agevolmente accertando la determinazione esatta del reddito dell’inabile, che non deve superare un limite stabilito.


Il nostro Studio Legale offre consulenza ed assistenza nel settore civile, si avvale della collaborazione di qualificati professionisti in tutta Italia.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
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email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

 

 

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