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Volevo chiedere alcune informazioni in merito le agevolazioni fiscali legate all’art. 3 comma 3 della legge 104. Mi sono adoperato per l’acquisto di un auto con  agevolazione fiscale Iva al 4% ma mi sono visto respingere la domanda poiché pur avendo la 104 art 3 comma 3 e indennità di accompagnamento (per mio figlio minore con disturbo pervasivo dello spettro autistico) il verbale riporta la dicitura “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’articolo 4 del D. L.  9 febbraio 2012 n5”. Questo a mio parere è pura assurdità, perché è riportata questa nota ?
A.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile A.;
L'articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto "Semplifica Italia", convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l'adattamento del veicolo.
Certificazione attestante la condizione di disabilità:
per il disabile psichico o mentale, è richiesto:
- il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica
- il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990);
per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.
I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell'Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "... con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita".
In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell'Iva al 4%). Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l'acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione. Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto.
Tutte le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'interessato.

Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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