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Dovremmo vendere ad un genitore di disabile psichico grave ex legge 104 una autovettura.

il disabile, a carico del genitore, è titolare di indennità di frequenza.

La legge che disciplina le agevolazioni auto parla di €˜indennità di accompagnamento‑¬ come requisito per accedere all’iva agevolata 4%.

Abbiamo sentito l’agenzia delle entrate competente sulla base della residenza del disabile e ci dice che è in dubbio sulla spettanza dell’agevolazione trattandosi di due indennità diverse. Sto attendendo un parere scritto da parte dell’agenzia medesima e mi dicono anche che -nel caso di non riconoscimento dell’agevolazione - il contribuente può fare interpello per verificare se l’interpretazione data dall’agenzia è corretta. Vi risulta qualche precedente in merito? Vorremmo poter aiutare il ns cliente senza costringerlo a smuovere mari e monti per ottenere una agevolazione che, a nostro avviso, spetta. Su internet, all’indirizzo www.edscuola.it/archivio/handicap/indennita_di_frequenza.htm abbiamo trovato una interpretazione che assimila le due indennità dal punto di vista giuridico, ma non sappiamo quale valenza possa avere.

Grazie se vorrete risponderci.

D.

La risposta di MammaMarina


Gentilissimo Dottoressa

Il quesito posto è interessante, la Guida alle agevolazioni fiscali di cui inserisco il link, recita che hanno diritto al riconoscimento dell’IVA AL 4%

Articolo 1 punto2 : disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

Scrivendo poi successivamente:
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Non tenendo in alcun conto il fatto che dalle Commissioni ASL è ritenuto spesso in stato di gravità anche chi non percepisce l’indennità d’accompagnamento, questo dà adito a molteplici interpretazioni che mettono in difficoltà i famigliari delle persone con disabilità e le Concessionarie che volendo essere in regola con le leggi non sanno come comportarsi.

Nel caso esposto se il figlio con disabilità non ha anche una grave limitazione nella deambulazione secondo me riferendomi a quanto sopra descritto non ne ha diritto. Il genitore potrebbe successivamente all’acquisto rivolgersi a qualche associazione dei consumatori o Patronato per valutare come consigliato, se la valutazione dell’Agenzia delle Entrate sia corretta e chiedere l’eventuale rimborso presentando un ricorso con l’aiuto di un legale.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe8e04e4350b87/GUIDA%20disabili.pdf

Cordialmente,
Marina Cometto

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