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Sono il papà di una bimba disabile grave. questo anno abbiamo preso con la ASL una carrozzina posturale, in seguito la bimba ha subito un intervento ai piedini. dopo tale intervento la bimba ha avuto bisogno dei tutori per supportare i piedini e di uno stabilizzatore per caricare il peso visto che mia figlia di quasi 5 anni e non cammina.
Mi chiama l'asl dicendomi che secondo loro i codici prescritti per la nuova unità posturale stabilizzatrice non poteva comprendere il poggia testa e la pettolina poichè già prescritti con il passeggino e altri articoli come il tavolino poichè per loro non rientravano nella prescrizione.
La mia domenda in sintesi è: oltre che fisicamente impraticabile il passaggio di questi articoli da un ausilio ad un' altro puo' l'asl rigettare tale prescrizione?
Quando nasce un ausilio dovrebbe essere completo di tutti quegli articoli che lo rendano funzionale al suo corretto utilizzo?
Vi chedo oltre a una vostra risposta, quale legge tratti questa problematica per poter instaurare una dialettica corretta con la mia asl.
Grazie infinite


La risposta di mamma Marina

Carissimo papà di una bimba disabile (se per gentilezza indicate un nome anche fittizio ci fareste piacere, l’anonimato è sempre antipatico)
Dunque alla sua bambina è stata fornita una carrozzina con sistema di postura e successivamente in seguito a un intervento è stato richiesto un nuovo ausilio che comprendeva anche un poggiatesta e la pettorina già prescritti e forniti con la carrozzina.
Per i minori non sono previsti dal Nomenclatore Tariffario limiti di tempo per poter avere una nuova fornitura articolo 5 comma 5*, per cui se tra le due richieste di fornitura sono passati un mese o due non possono negare l’autorizzazione
Diverso il discorso se contemporaneamente vengono prescritti 2 ausili con diversa utilità ma con i medesimi codici come in questo caso, le ASL potrebbero anche opporre resistenza motivata non tanto dall’inopportunità della prescrizione ma semplicemente per un problema di costi, però le ASL possono ai sensi dell’articolo 1 comma 6 del Nomenclatore tariffario* autorizzare ugualmente la fornitura.

*Articolo 1 comma 6 del Nomenclatore tariffario
In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità , l’azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità , d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.

*Articolo 5 comma 5
Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

Sperando di essere stata utile,
cordialmente,
Marina

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