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buongiorno Marina,
ho scoperto da poco il Vostro sito, e mi pare un'ottima iniziativa.
ho letto le Sue risposte e le chiedo, per cortesia, di voler analizzare la mia situazione e di darmi un Suo parere.
mia sorella (ha 30 anni) è disabile psichica al 100%, ha la sua pensione, il suo conto corrente bancario, aperto da quando era minorenne e cointestato con mio padre, e la pensione gli viene accreditata regolarmente sul questo conto. e nessuno ha mai avuto niente da ridire.
ora, putroppo, mio padre è venuto a mancare nel mese di agosto 2010.
il problema è questo:
mio padre aveva stipulato una assicurazione sulla vita, i cui beneficiari sono mia madre e noi fratelli.
abbiamo fatto richiesta alla assicurazione di liquidarci quanto a noi dovuto, indicando, per mia sorella, nella sua richiesta, che è impossibilitata a firmare, e contestualmente abbiamo allegato il certificato medico da cui chiaramente si evince che è disabile psichica al 100%, e la copia della carta d'identità su cui sta scritto "impossibilitata a firmare"; naturalmente, nella sua richiesta abbiamo indicato il suo IBAN di conto corrente bancario, che ormai, essendo deceduto mio padre, è l'unica intestataria.
premetto che mia sorella non è mai stata nè interdetta nè inabilitata, nè abbiamo mai richiesto l'amministratore di sostegno (mio padre e mia madre e anche noi vogliamo evitare di rivolgerci ad un tribunale) per cui, giudiziariamente mia sorella non è interdetta.
ora la società di assicurazione si rifiuta di pagare quanto dovuto, sia a noi che a mia sorella, perchè vuole la firma di un tutore o dell'amministrazione di sostegno, e il decreto del giudice.
Le chiedo: POSSONO FARLO? POSSONO RIFIUTARSI DI PAGARE?
le aggiungo che, nelle intenzioni nostre, le somme sul conto corrente intestato a lei  non devono essere toccate da nessuno di noi e serviranno a lei, in futuro, a garantirgli una assistenza, quando noi non ci saremo!
La ringrazio per l'attenzione che vorrà dare a questa mia.
saluti e auguri per la sua Rubrica veramente interessante.
G.


La risposta di mamma Marina

Gentilissimo G.
Quando è presente una disabilità intellettiva, cognitiva o psichica che rende la persona non in grado di autodeterminarsi è necessario al compimento della maggiore età   chiedere al Tribunale la nomina dell'Amministratore di sostegno o del Tutore (a discrezione del Giudice tutelare) che avrà la responsabilità di tutelare gli interessi e non solo quelli economici  della persona con disabilità dandone rendiconto annuale al Giudice tutelare.
L'Amministratore di Sostegno o il Tutore possono diventarlo anche i genitori o fratelli e sorelle, c'è un iter da seguire  che purtroppo  è piuttosto lungo, ci vogliono mesi prima di avere la nomina ufficiale.
Quindi la risposta  alla sua domanda è Sì, possono farlo, anzi devono farlo, perché così dispone la legge, e questo è per tutelare la persona non in grado di autodeterminarsi.
Probabilmente anche il denaro che risulta sul conto corrente non potrà essere prelevato fino a conclusione dell'iter burocratico  per la nomina.
Dovete recarvi  presso il Tribunale della vostra città   presso gli uffici del Giudice Tutelare a chiedere quali sono le modalità richieste, in molte città è il cittadino stesso, parente della persona con disabilità   che può presentare domanda, in altre vi sono associazioni che se ne occupano, in altre è prevista  invece  solo la possibilità di essere assistiti da un legale  con purtroppo esborso notevole di denaro.

Approfitto della  vostra vicenda per invitare i genitori a richiedere per tempo per i propri figli che non sono in grado di autodeterminarsi e inoltrare la richiesta di nomina prima del compimento della maggiore età , è molto più semplice, in questo caso ci si può rivolgere al Tribunale dei Minorenni, successivamente a invece è il Tribunale ordinario presso il Giudice tutelare a essere il referente. Non aspettate che succedano  vicende come quella  che avete letto per tutelare gli interessi dei vostri cari.
Cordiali saluti, Marina







Gentililissima Marina,
la ringrazio per la puntuale risposta alla situazione da me prospettata, e parlandone con la mia famiglia si è giunti al punto che SI E' NECESSARIO nominare una forma di tutore, e in futuro sicuramente arriveremo a questo, anche se, essendo la scelta di chi dovrà esserlo, lasciata al giudice, questa non è ancora accettata dalla mia famiglia: tenga presente che mia madre ha assistito mia sorella per tutto questo tempo, chi più di lei può conoscere le sue esigenze? la sola idea che, in teoria, il giudice potrebbe disporre per un estraneo la fa impazzire.
Comunque, volevo ritornare al merito della sua risposta, e sono qui a chiederle un approfondimento, di natura prettamente giuridica:
lei ha detto: "Quindi la risposta alla sua domanda è Sì, possono farlo, anzi devono farlo, perchè così dispone la legge...".
Ora, premesso che con la legge del 2004,quella sull'Amministrazione di sostegno, il giudice, a differenza della normativa previgente, nella quale il giudice AVEVA L'OBBLIGO di interdire o inabilitare giuridicamente le persone con incapacità , ora, dicevo, con l'avvento di questa nuova normativa il giudice PUO', interdire,inabilitare o semplicemente disporre l'amministrazione di sostegno, quindi in teoria potrebbe anche non disporre alcunchè,  Le chiedo: qual'è la legge che dispone l'obbligo a carico del debitore, in questo caso l'assicurazione, di non pagare?
le chiedo il riferimento preciso: legge n°.....del......Art...   .
La ringrazio nuovamente per la disponibilità che vorrà riservare a questa mia richiesta e augurandole un buon lavoro le porgo,
distinti saluti.
G.


La risposta di mamma Marina

Gentilissimo  G.
Per la risposta alla sua domanda le consiglio di rivolgersi a un legale che in caso rilevasse la possibilità di  opposizione verso il comportamento dell'assicurazione vi assisterà in tutte le pratiche legali necessarie.

Cordialmente,
Marina


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