Menu

Tipografia

Gent.ma Sig.ra Marina,

l'assistente sociale della asl 11 di Empoli (Firenze) ha programmato per le mie figlie disabili la frequenza a centri diurni della zona.

Sino ad oggi l'asl effettuava il trasporto dalle abitazioni ai centri in forma gratuita, ma con il passaggio delle competenze alla societa della salute hanno richiesto dei ticket di 80 euro mensili, prevedendo una soglia di esenzione fino a 5.800 di euro di reddito isee però della famiglia e non del disabile come previsto dal dlgs 109/98. pertanto le chiedo:

- se il trasporto rientra nella categoria di prestazioni sociali e quindi ricade sotto la legislazione vigente ( dlgs 109/98 ),
- se il costo trasporto deve essere a carico dei comuni come previsto dalla legislazione vigente ( legge 104/92 ):

grazie della risposta e cordiali saluti

R.

La risposta di MammaMarina

Carissimo R.

PER LA FREQUENZA AL Centro Diurno il Comune può richiedere una partecipazione per le spese di trasporto, non essendo più scuola dell'obbligo, ma si deve attenere al solo reddito della persona con disabilità , così come dichiarato ne decreto legislativo130/2000 articolo 3
comma 2.

2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

Oltretutto l'articolo 25 della legge quadro 328/ 2000 ribadisce se ce ne fosse ancora bisogno che tale norma debba essere presa in considerazione sempre.

Se il Servizio sociale non si attiene a tali norme nazionali lei deve scrivere una raccomandata al Sindaco della sua città e all'assessore comunale competente richiedendo il loro intervento.

Cordialmente,

Marina

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy