2003 ANNO EUROPEO PER I DISABILI

1. LE AUTORITA’ DELL’UNIONE EUROPEA E LE AUTORITA’ NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI E DEI PAESI CANDIDATI
Le Autorità pubbliche dovranno dare l’esempio ed essere le prime a sviluppare le seguenti misure:
- Analizzare la situazione attuale dei quadri legislativi nazionali e comunitari destinati alla lotta contro le pratiche discriminatorie nell’ambito educativo, lavorativo e di accesso ai beni e servizi;
- Scoprire le restrizioni e le barriere discriminatorie che colpiscono la libertà delle persone disabili e la loro partecipazione alla vita sociale, e prendere le misure necessarie affinché tali limitazioni siano rimosse;
- Passare in esamei servizi ed i sistemi di assistenza al fine di assicurare una politica che sostenga ed incoraggi le persone disabili ad essere parte integrante nella società in cui vivono;
- Indagare le situazioni di abuso e di violenza commessi contro le persone disabili, in modo particolare nel caso di disabili che vivono all’interno di grandi istituti; rafforzare la legislazione sull’accessibilità al fine di assicurare alle persone disabili gli stessi diritti di accesso alle strutture sociali e pubbliche che hanno le altre persone;
- Contribuire alla promozione dei diritti fondamentali delle persone disabili a livello mondiale, partecipando attivamente alla redazione di una Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- Contribuire a migliorare la situazione delle persone disabili che vivono in Paesi in via di sviluppo, rendendo la loro integrazione sociale un obiettivo delle politiche di cooperazione.







