Persone con disabilità in ospedale. Garante: il caregiver non sia trattato come un semplice visitatore

Giugno 23, 2026

La presenza del caregiver durante ricoveri, accessi al pronto soccorso, prestazioni complesse e trasporti in ambulanza può costituire una misura di accomodamento ragionevole necessaria a garantire l’effettivo diritto alla salute

Sostenere le famiglie di persone con disabilità significa anche mettere a sistema regole e facilitazioni che possano rendere più semplici tutta una serie di incombenze o situazioni della vita di tutti i giorni, riconoscendo il ruolo e l’importanza dei familiari nel supporto alla persona con disabilità.

Va in questa direzione la nuova raccomandazione emessa dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, dedicata alla presenza del caregiver durante il ricovero e l’accesso alle prestazioni sanitarie delle persone con disabilità.

Il caregiver non è un visitatore ma una figura centrale nel contesto

Con la Raccomandazione n. 03 del 29 maggio 2026, l’Autorità richiama il Ministero della Salute, la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, le Province autonome, le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate alla necessità di adottarecriteri uniformi, chiari e non discriminatori rispetto alla presenza del caregiver in caso di visite e/o ricoveri ospedalieri, insieme alla persona con disabilità, superando prassi disomogenee che ancora oggi, in alcune realtà, limitano o negano la presenza del caregiver sulla base di regolamenti interni, interpretazioni non formalizzate o dell’errata assimilazione del caregiver a un semplice visitatore.

Quando il caregiver rappresenta un accomodamento ragionevole

Ciò che afferma il Garante è principio centrale: quando la presenza del caregiver è necessaria in relazione ai bisogni assistenziali, comunicativi, cognitivi, comportamentali o relazionali della persona con disabilità, il caregiver non è un semplice visitatore, ma costituisce una misura di accomodamento ragionevole e può rappresentare una condizione essenziale per rendere effettivo il diritto alla salute.

“Il caregiver, in questi casi, non è un visitatore: è una figura di supporto che può rendere concretamente possibile l’accesso alle cure, la comunicazione con il personale sanitario, la comprensione dei bisogni della persona e la continuità del percorso assistenziale”, sottolinea il Collegio dell’Autorità Garante, composto dal Presidente avv. Maurizio Borgo, dal Componente Vicario prof. Francesco Vaia e dal Componente ing. Antonio Pelagatti. “Negarne la presenza, quando necessaria e in assenza di adeguate misure alternative, può tradursi in una compressione del diritto alla salute e in una forma di discriminazione indiretta”.

Presenza del caregiver in base al bisogno della persona disabile

L’Autorità evidenzia che la presenza del caregiver non deve essere riconosciuta soltanto nei casi di non autosufficienza fisica o sanitaria, ma anche nelle situazioni di disabilità grave in cui il bisogno principale riguardi la sfera cognitiva, comunicativa, relazionale, emotiva o comportamentale. Il criterio da seguire deve fondarsi sul bisogno concreto della persona nel contesto sanitario specifico.

Disability Card e necessità di accompagnatore

Il Garante dedica anche particolare attenzione alla Disability Card, raccomandando che, quando reca l’indicazione “A”, attestante la necessità di accompagnatore, sia riconosciuta dalle strutture sanitarie come strumento probatorio semplificato e idoneo ad attestare la necessità della presenza del caregiver, evitando richieste ripetute di documentazione e valutazioni discrezionali non uniformi.
Ad ogni modo, ribadisce il garante, anche in assenza della Card o dell’indicazione “A”, la presenza del caregiver deve comunque essere valutata sulla base del bisogno concreto della persona.

Quando va garantita la presenza deol caregiver

Il documento interviene inoltre sulla necessità di garantire la continuità della presenza del caregiverdurante:
– il ricovero,
– l’accesso al pronto soccorso,
– le prestazioni ambulatoriali
complesse,
– gli accertamenti diagnostici invasivi
e, ove necessario e compatibile con le condizioni cliniche e di sicurezza, anche nelle fasi di trasporto sanitario, compreso il trasporto in ambulanza.
Secondo l’Autorità, eventuali limitazioni possono essere previste solo in presenza di esigenze sanitarie o organizzative specifiche, temporanee, proporzionate e adeguatamente motivate.Non sono ammissibili dinieghi fondati su prassi informali, indicazioni verbali, criteri non regolamentati o limiti standardizzati non collegati al bisogno effettivo della persona.

Le strutture devono adottare regolamenti dedicati

La Raccomandazione chiede infine alle strutture sanitarie di adottare regolamenti interni chiari e accessibili, procedure di reclamo immediate e percorsi di formazione rivolti al personale sanitario, amministrativo e di accoglienza, affinché sia pienamente compresa la differenza tra visitatore e caregiver e il significato dell’accomodamento ragionevole.

FAQ – Presenza del caregiver durante ricoveri e prestazioni sanitarie per le persone con disabilità

1. Perché il caregiver può essere considerato un “accomodamento ragionevole”?

Perché la sua presenza può rendere concretamente possibile l’accesso alle cure, facilitare la comunicazione con il personale sanitario, favorire la comprensione dei bisogni della persona e garantire la continuità assistenziale.

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2. In quali situazioni la presenza del caregiver è particolarmente importante?

Quando la persona con disabilità necessita di supporto assistenziale, comunicativo, cognitivo, relazionale, emotivo o comportamentale durante il percorso di cura.
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4. Il diritto alla presenza del caregiver riguarda solo le persone non autosufficienti dal punto di vista fisico?

No. La raccomandazione chiarisce che la necessità del caregiver può riguardare anche persone con disabilità cognitive, comunicative, relazionali o comportamentali, indipendentemente dal livello di autonomia fisica.

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4. La presenza del caregiver deve essere valutata caso per caso?

Sì. Il criterio fondamentale è il bisogno concreto della persona con disabilità nel contesto sanitario specifico.

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5. Cosa succede se viene negata la presenza del caregiver quando è necessaria?

Secondo il Garante, il diniego può tradursi in una limitazione del diritto alla salute e può configurare una forma di discriminazione indiretta.

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6. Quale ruolo ha la Disability Card?

La Disability Card può costituire uno strumento utile per attestare la necessità di accompagnamento, semplificando le procedure di accesso ai servizi sanitari.

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7. Cosa significa l’indicazione “A” presente sulla Disability Card?

L’indicazione “A” attesta la necessità di un accompagnatore. Il Garante raccomanda che le strutture sanitarie la riconoscano come prova sufficiente della necessità della presenza del caregiver.

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8. Se una persona non possiede la Disability Card o la carta non riporta l’indicazione “A”, può comunque essere accompagnata dal caregiver?

Sì. Anche in assenza della Disability Card o dell’indicazione “A”, la necessità del caregiver deve essere valutata sulla base dei bisogni effettivi della persona.

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9. Le strutture sanitarie possono limitare la presenza del caregiver?

Solo in presenza di specifiche esigenze sanitarie o organizzative, purché siano temporanee, proporzionate e adeguatamente motivate.

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10. È possibile negare la presenza del caregiver sulla base di prassi interne o indicazioni verbali?

No. Non sono considerati ammissibili dinieghi fondati su prassi informali, indicazioni verbali, regolamenti non formalizzati o limiti standardizzati che non tengano conto delle esigenze concrete della persona.

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Per approfondire

Il testo della raccomandazione n.03 del 29 maggio 2026

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Redazione

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