Con cinque ordinanze depositate in una settimana, la Suprema Corte chiarisce quando la compartecipazione familiare alla spesa della RSA non è dovuta e quando i contratti che la prevedono sono nulli
Sulla questione pagamento delle rette RSA a completo o parziale carico dello Stato, segnala l’associazione di promozione sociale Noctua una serie di sentenze recenti che consolidano l’orientamento di tutela delle famiglie e dei ricoverati in specifici ed appurati casi.
Retta RSA: quando la compartecipazione non è dovuta
Rileva l’associazione che, tra il 27 e il 28 maggio 2026, la Corte di Cassazione — Sezione Prima Civile — ha depositato cinque ordinanze su casi distinti, che giungono alla stessa conclusione: chi ricovera in RSA un familiare con Alzheimer avanzato, o in stato vegetativo permanente o con patologie neurologiche degenerative gravi ha diritto a che il Servizio Sanitario Nazionale copra l’intera retta. La quota di compartecipazione che strutture e ASL hanno per anni richiesto alle famiglie non è dovuta.
Motivazioni della Cassazione
La questione riguardava la cosiddetta “lungoassistenza“: la fase in cui il paziente non migliora né peggiora rapidamente, resta nella struttura per mesi o anni, e le spese di ricovero continuano ad accumularsi. Le ASL sostenevano che in questa fase trovasse applicazione automatica la ripartizione forfettaria al 50% prevista dalla tabella allegata al DPCM 29 novembre 2001, con metà del costo a carico di utente e Comune. La Cassazione ha chiarito che questa logica non regge quando le prestazioni erogate hanno “particolare rilevanza terapeutica” e la componente sanitaria risulta inscindibile da quella assistenziale. In questi casi si applica l’articolo 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001: copertura totale a carico del fondo sanitario, “anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Le sentenze
Riporta sempre Noctua che il caso di riferimento è quello deciso con l’ordinanza n. 16601/2026 (R.G. 25695/2022, dep. 27 maggio 2026). La paziente, una donna in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata, alimentata con sonda gastrostomica, è rimasta ricoverata in una struttura della provincia di Verona per quasi nove anni. Le rette contestate ammontano a 169.408,85 euro (125.657,62 per il periodo ottobre 2008 – gennaio 2015 e 43.751,23 per il periodo febbraio 2015 – marzo 2017). Il Tribunale di Verona ha condannato la struttura a restituire 129.657,62 euro. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ULSS n. 9 Scaligera.
Spiega ancora l’associazione che l’ordinanza n. 16603/2026 (R.G. 30412/2022, dep. 27 maggio 2026), relativa a una paziente con Alzheimer ricoverata in Emilia-Romagna, invalida al cento per cento, ha aggiunto un principio di rilievo: l’assenza di un piano terapeutico personalizzato formalmente redatto non esclude il diritto alla gratuità totale. La Cassazione ha riconosciuto che la gravità clinica dell’Alzheimer avanzato è documentata e nota; non occorre che ogni famiglia dimostri caso per caso l’intensità dell’assistenza ricevuta. In primo grado la Cooperativa era stata condannata a restituire 53.742,41 euro; la Cassazione ha ora confermato quella impostazione. Le ordinanze n. 16777/2026 (R.G. 21200/2023, dep. 28 maggio 2026, ULSS Toscana Centro, Alzheimer in fase avanzata) e n. 16789/2026 e n. 16803/2026 (ATS Brescia, 18.654,25 euro in contestazione) seguono lo stesso orientamento.
Cosa significa
Cosa significano queste pronunce, e che ricadute hanno sui cittadini? La prima è che, in questi casi, i contratti di ricovero che pongono a carico dei familiari le quote relative a prestazioni integralmente finanziate dal SSN sono nulli per violazione di norme imperative: non c’è causa giustificatrice, perché non si può assumere in via privata un’obbligazione che la legge assegna a un ente pubblico. Sottolinea, poi, Noctua, che chi ha già pagato può chiedere la restituzione delle somme versate all’ASL territorialmente competente, agendo per indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. I termini di prescrizione ordinari decorrono da ogni singolo pagamento.
Così l’Avv. Maria Luisa Tezza, dell’Ufficio Legale Noctua APS, difensore nel procedimento n. 16601/2026 (ULSS n. 9 Scaligera): “La norma che impone la copertura totale da parte del SSN esiste dal 2001. Per vent’anni, ASL e strutture hanno applicato sistematicamente la ripartizione al 50% anche nei casi in cui era evidente che le prestazioni erogate fossero di natura sanitaria intensiva. Il caso veronese ha attraversato tre gradi di giudizio: in tutti e tre la famiglia ha ottenuto ragione. Ora la Cassazione ha chiarito il principio in modo netto, con cinque pronunce in quarantotto ore. Le famiglie che si trovano in questa situazione hanno argomenti solidi per agire.”
Redazione








