barriere architettoniche 2009 – adattamenti guida

Marzo 19, 2009

Speciale Barriere architettoniche

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I contributi per gli adattamenti alla guida

Fra le agevolazioni previste dalla Legge quadro sull’handicap (L. 104/1992 art. 27) c’è la possibilità di ottenere un contributo per le spese sostenute per modificare gli strumenti di guida.

Questi contributi sono pari al 20% della spesa relativa sia ai componenti che al montaggio. L’agevolazione è riservata ai titolari di patente A, B o C speciale che per ridotte o impedite capacità motorie siano costretti ad adattare l’auto per poterla condurre in sicurezza. Gli adattamenti che possono fruire di questi contributi sono, infatti, solo quelli prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida.

In questi anni sono state numerose le critiche a quello che è uno dei maggiori limiti di questa disposizione: sono infatti esclusi dal contributo gli adattamenti al trasporto anche se questi sono rivolti a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Facciamo un esempio: le piattaforme elevatrici, gli scivoli, gli allestimenti interni per l’alloggiamento di una carrozzina non possono contare su alcun sostegno economico diretto da parte delle ASL. Questa preclusione appare particolarmente paradossale se si pensa che, generalmente, gli adattamenti al trasporto sono molto più costosi delle modifiche ai dispositivi di guida.

Chi:
La richiesta va presentata dal titolare di patente speciale che abbia apportato modifiche ai dispositivi di guida.

Dove:
La richiesta di contributo va presentata alla Azienda ULS di residenza.

Cosa:
Va esibita copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta.
Nel caso in cui l’adattamento alla guida consista in un dispositivo di serie o già installato nel mezzo (es. cambio automatico, servosterzo, ecc.), deve essere possibile evincere dalla fattura quale sia il costo di questo componente. In tal senso è opportuno verificare questa precisazione all’atto del rilascio della fattura da parte del concessionario. Pur non essendo il cambio automatico una modifica vera e propria, è opinione largamente consolidata che, se prescritto dalla Commissione provinciale per le patenti speciali, debba essere considerato un adattamento alla guida. Una conferma in tal senso la troviamo nella normativa fiscale ben più rigida della legislazione assistenziale.

Alcune Aziende ULS richiedono, illegittimamente, l’originale della fattura. A tale richiesta va opposto rifiuto. Senza quell’originale, infatti, non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi.
Correttamente altre Aziende ULS, richiedono una fotocopia e appongono un timbro sulla fattura originale, in cui si dichiara che, su quelle spese, si è erogato un contributo (che viene precisato). In tal modo si possono evitare elusioni fiscali.

Con la risoluzione n°4 del 17 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate dipana ogni dubbio sulla cointestazione dei veicoli destinati alle persone con disabilità .
L’autovettura deve essere intestata alla persona con disabilità se questa percepisce redditi propri, mentre deve essere intestata al familiare, nel caso in cui la persona con disabilità sia fiscalmente a carico. Ogni forma di cointestazione viene quindi vietata.

Con questa norma viene ribadito che le agevolazioni spettano solo alla persona con disabilità o al familiare di cui è fiscalmente a carico. Nel caso in cui per esempio l’auto sia intestata alla madre del disabile (spesso per motivi assicurativi), le agevolazioni non spettano ai coniugi/genitori per il solo fatto che sono in comunione dei beni e che l’intestataria è fiscalmente a carico del marito.

Sempre in merito alla normativa per il settore auto, la risoluzione n°8 del 25/1/07 introduce per le persone con pluri-amputazioni degli arti superiori la possibilità di attestare il diritto alle agevolazioni fornendo come documentazione un certificato d’invalidità civile in cui sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti, in alternativa al certificato di Legge 104/92.
In tutti e due i casi non è previsto alcun obbligo di adattare il veicolo.
Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capacità deambulazione, che continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

Infine, ma non per importanza, segnaliamo che la Finanziaria 2007 ha introdotto a partire dal 1/01/07 una nuova norma generale per tutte le persone disabili che vogliono usufruire delle agevolazioni auto: oltre allo stato di handicap, sarà necessario dimostrare che l’auto sarà ad uso esclusivo o prevalente della persona con disabilità .

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