Festività e riposo settimanale: cosa prevede il CCNL del lavoro domestico per badanti conviventi e non conviventi e come cambia la retribuzione se la festività cade di domenica
Quando una festività coincide con la domenica, per chi ha alle proprie dipendenze una badante può sorgere un dubbio: la giornata deve essere pagata? È previsto un giorno di riposo aggiuntivo? E cosa succede se la lavoratrice presta comunque servizio? La risposta è contenuta nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, applicato a colf, badanti, baby sitter e agli altri lavoratori domestici. Il contratto, all’articolo 16, disciplina specificamente il caso della festività che coincide con la domenica.
La questione è particolarmente attuale nel 2026: il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, e il 1° novembre cadono infatti di domenica: ricordiamo che da quest’anno il 4 ottobre è entrato nel calendario delle festività previste per il lavoro domestico. Vediamo quindi come cambia lo stipendio della badante in caso di festività di domenica, e come devono regolarsi le famiglie.
Cosa prevede il CCNL badanti quando la festività cade di domenica
L’articolo 16 del CCNL stabilisce che, in caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore domestico ha diritto al recupero del riposo in un’altra giornata oppure, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
La regola va quindi distinta da quella prevista per una normale festività: quando festa e domenica coincidono, il contratto riconosce una forma di compensazione per il riposo festivo che si sovrappone a quello settimanale.
Per capire concretamente quanto spetta, occorre però distinguere tra lavoratore convivente, normalmente retribuito con uno stipendio mensile, e lavoratore non convivente retribuito a ore.
Badante convivente: quanto spetta quando la festività cade di domenica
Per la badante convivente, il riferimento è la retribuzione globale di fatto mensile.
Se la festività cade di domenica, il CCNL prevede due possibilità:
- il recupero del riposo in un’altra giornata;
- in alternativa, il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Ad esempio, con una retribuzione globale di fatto di 1.200 euro al mese, il calcolo è:
1.200 ÷ 26 = 46,15 euro
In alternativa al pagamento, le parti possono quindi concordare il recupero del riposo in un’altra giornata. La regola è riportata espressamente nell’articolo 16 del CCNL.
Badante non convivente: come si calcola la festività
Per la badante non convivente con contratto ad ore, il trattamento ordinario delle festività è diverso.
Il CCNL stabilisce che le festività vengono retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. La regola vale per le festività previste dal contratto, anche quando nella giornata interessata non era programmata una prestazione lavorativa.
Per esempio, con un contratto di 10 ore settimanali e una paga di 8 euro all’ora, la normale retribuzione della festività è:
10 × 8 ÷ 6 = 13,33 euro
Per il caso specifico della festività coincidente con la domenica, è tuttavia importante fare riferimento alla disciplina applicabile al rapporto concreto e alla modalità di retribuzione. La guida aggiornata di Assindatcolf conferma che, nel caso della festività coincidente con la domenica, per il lavoratore non convivente la giornata viene retribuita secondo la regola della paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.
Quanto pagare la badante che lavora durante la festività?
Un’altra situazione è quella in cui la badante presti effettivamente servizio nel giorno festivo.
L’articolo 16 del CCNL prevede, in questo caso, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con una maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Occorre quindi non confondere due situazioni:
Festività non lavorata: si applicano le regole sulla festività e, se coincide con la domenica, quelle specifiche previste dall’articolo 16.
Lavoro prestato durante la festività: alle ore effettivamente lavorate si applica la maggiorazione del 60% prevista dal CCNL, oltre al trattamento spettante per la festività secondo la tipologia del rapporto.
Quali sono le festività previste dal CCNL del lavoro domestico
L’articolo 16 del contratto collettivo attualmente in vigore indica come festive:
- 1° gennaio;
- 6 gennaio;
- lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 4 ottobre;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre;
- festa del Santo Patrono del luogo di lavoro.
In queste giornate deve essere osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la normale retribuzione secondo le modalità previste dal contratto.
In sintesi
Quando una festività coincide con la domenica, non si perde semplicemente la festività perché coincide con il giorno di riposo settimanale: il CCNL del lavoro domestico prevede infatti una specifica compensazione.
Per la badante convivente, è possibile il recupero del riposo in un’altra giornata oppure il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per la badante non convivente retribuita a ore, il trattamento della festività segue il criterio previsto dal CCNL, cioè la paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale.
Se invece la badante lavora durante la festività, le ore prestate devono essere retribuite con la maggiorazione del 60% prevista dal contratto collettivo.
Le fonti
Redazione




