DOPO DI NOI
18.01.02 - FINANZIAMENTI ASSISTENZA FAMILIARE
Trasferimento di competenze alle Regioni
E' stata pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2002 il decreto n. 470/01 [Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002], che prevede criteri e modalità per la concessione e lerogazione dei finanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2000 (art.81).
La materia è quella degli interventi in favore di soggetti con handicap grave, privi dellassistenza dei familiari: il cosiddetto progetto DOPO DI NOI.
Il decreto, in concreto, riporta il regolamento con i criteri con cui lo Stato trasferisce alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) i finanziamenti, nonché criteri e modalità per la concessione e lerogazione dei finanziamenti alle stesse Regioni.
Lo scopo è quello di consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e allassistenza proprio di soggetti con handicap grave e privi dei familiari.
Il regolamento disciplina anche lattività di verifica circa lattuazione delle attività e, in caso di irregolarità, la revoca dei finanziamenti.
Proprio il trasferimento alle Regioni delle risorse rappresenta laspetto innovativo.
Tale finanziamento avverrà sulla base dellultima rilevazione della popolazione residente.
Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali di quegli organismi che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dellassistenza ai soggetti con handicap grave (Organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, patronati e altri soggetti speciali).
Daltra parte sono progetti finanziabili quelli che prevedono lapertura di nuove strutture di accoglienza e, più in particolare:
- lacquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili necessari per lapertura delle strutture,
- lacquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento della struttura di accoglienza,
- lavvio e la prosecuzione per un anno dallapertura del servizio, delle attività assistenziali.
Proprio alle Regioni spetta il compito, infine, di stabilire i criteri per lindividuazione dei progetti da ammettere al finanziamento e, al fine di assicurare lomogeneità qualitativa dei servizi sul territorio, assegnano le risorse sulla base
- dei requisiti strutturali;
- delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
- del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altri servizi e strutture già esistenti sul territorio.
Una caratteristica che tali strutture dovranno avere è la ridotta dimensione.
Il decreto, infatti, stabilisce che essere devono essere tali da assicurare linserimento e laccoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare.
In caso di mancata relazione lo stato può togliere alla Regione inadempiente i trasferimenti.
Sono oltre 1.000.000 i disabili italiani considerabili gravi: il loro problema coinvolge più del 5% delle famiglie italiane.
La disabilità grave prevale tra la popolazione anziana (65 anni e più), una maggiore incidenza si ha tra le donne.
Il Programma di Azione del Governo per le politiche dellhandicap (2000-2003) dedica uno spazio delle proposte allattenzione e alla cura delle persone portatrici di handicap grave e gravissimo e al sostegno delle loro famiglie, al fine di realizzare lintegrazione del disabile nel contesto sociale e di dare risposte concrete alle insicurezze che i genitori vivono sulla propria esperienza circa le tappe dellesistenza dei figli disabili.
Incertezze di un dopo:
- dopo la nascita di un figlio disabile;
- dopo la scuola;
- dopo la scomparsa dei genitori, cui occorre dare appoggio concreto.
Per lo sviluppo delle politiche a Sostegno della famiglia e Dopo di noi il Programma di Azione si prefigge in particolare:
- di sperimentare un programma di intervento precoce verso il bambino disabile ed a sostegno della famiglia;
- di sollecitare lapprovazione della legge sullamministratore di sostegno per la tutela giuridica e di qualità della vita;
- di prevedere agevolazioni previdenziali per i familiari;
- di rinforzare la legge 162/99 che aiuta con vari strumenti le famiglie con portatori di handicap grave e gravissimo;
- di utilizzare una quota di risorse derivanti dai GIOCHI, secondo quanto previsto dallart. 16 comma 2 della legge 133/99, per promuovere un programma di Comunità alloggio per disabili gravi.
PROGRAMMA di azione del Governo per le politiche dell'Handicap 2000 - 2003
Solidarietà 28/7/2000 Amato II
"Intende definire l'impegno del governo a favore delle persone disabili per il prossimo triennio, sulla base delle indicazioni avanzate nel corso della prima Conferenza nazionale sull'handicap, promossa dal Ministro per la solidarietà sociale in attuazione dell'articolo 1 della legge 162 del 21 maggio 1998.
Prevede una serie di iniziative da intraprendere sia in campo legislativo che sulle scelte operative delle diverse amministrazioni per favorire un più elevato livello di integrazione ed una migliore qualità della vita per le persone disabili.
Il Programma di azione tende a realizzare i principi fondamentali della "non discriminazione", delle "pari opportunità" (eliminare lo svantaggio derivante dalla situazione di disabilità); delle "maggiori gravità" (risolvere situazioni di bisogno che riguardano persone con gravissime disabilità e le famiglie che le assistono); della "concreta integrazione" (rendere efficace l'azione legislativa in modo da consentire l'effettiva esigibilità dei diritti umani e sociali compressi dalle situazioni di disabilità).
Fra l'altro verrà messo a punto un programma di comunità alloggio per disabili gravi, utilizzando una parte delle risorse derivanti dalle lotterie, per venire incontro alle richieste di genitori anziani preoccupati per la sorte dei figli quando non ci saranno più loro ad accudirli."