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DOPO DI NOI

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18.01.02 - FINANZIAMENTI ASSISTENZA FAMILIARE

Trasferimento di competenze alle Regioni

E' stata pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2002 il decreto n. 470/01 [Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002], che prevede criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2000 (art.81).
La materia è quella degli interventi in favore di soggetti con handicap grave, privi dell’assistenza dei familiari: il cosiddetto progetto “DOPO DI NOI”.

Il decreto, in concreto, riporta il regolamento con i criteri con cui lo Stato trasferisce alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) i finanziamenti, nonché criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti alle stesse Regioni.
Lo scopo è quello di consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all’assistenza proprio di soggetti con handicap grave e privi dei familiari.
Il regolamento disciplina anche l’attività di verifica circa l’attuazione delle attività e, in caso di irregolarità, la revoca dei finanziamenti.

Proprio il trasferimento alle Regioni delle risorse rappresenta l’aspetto innovativo.
Tale finanziamento avverrà sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione residente.
Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali di quegli organismi che abbiano una “diretta e comprovata esperienza” nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave (Organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, patronati e altri soggetti speciali).
D’altra parte sono progetti finanziabili quelli che prevedono l’apertura di nuove strutture di accoglienza e, più in particolare:
- l’acquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili necessari per l’apertura delle strutture,
- l’acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento della struttura di accoglienza,
- l’avvio e la prosecuzione per un anno dall’apertura del servizio, delle attività assistenziali.

Proprio alle Regioni spetta il compito, infine, di stabilire i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento e, al fine di assicurare l’omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio, assegnano le risorse sulla base 
   - dei requisiti strutturali;
   - delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
   - del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altri servizi e strutture già esistenti sul territorio.

Una caratteristica che tali strutture dovranno avere è la ridotta dimensione.
Il decreto, infatti, stabilisce che essere devono essere tali da “assicurare l’inserimento e l’accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare”.
In caso di mancata relazione lo stato può togliere alla Regione inadempiente i trasferimenti.

Sono oltre 1.000.000 i disabili italiani considerabili gravi: il loro problema coinvolge più del 5% delle famiglie italiane.
La disabilità grave prevale tra la popolazione anziana (65 anni e più), una maggiore incidenza si ha tra le donne.

Il Programma di Azione del Governo per le politiche dell’handicap (2000-2003) dedica uno spazio delle proposte all’attenzione e alla cura delle persone portatrici di handicap grave e gravissimo e al sostegno delle loro famiglie, al fine di realizzare l’integrazione del disabile nel contesto sociale e di dare risposte concrete alle insicurezze che i genitori vivono sulla propria esperienza circa le tappe dell’esistenza dei figli disabili.

Incertezze di un “dopo”:

  • “dopo” la nascita di un figlio disabile;
  • “dopo” la scuola;
  •  “dopo” la scomparsa dei genitori, cui occorre dare appoggio concreto.

Per lo sviluppo delle politiche a “Sostegno della famiglia e “Dopo di noi” il Programma di Azione si prefigge in particolare:
   - di sperimentare un programma di intervento precoce verso il bambino disabile ed a sostegno della famiglia;
   - di sollecitare l’approvazione della legge sull’amministratore di sostegno per la tutela giuridica e di qualità della vita;
   - di prevedere agevolazioni previdenziali per i familiari;
   - di rinforzare la legge 162/99 che aiuta con vari strumenti le famiglie con portatori di handicap grave e gravissimo;
   - di utilizzare una quota di risorse derivanti dai GIOCHI, secondo quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della legge 133/99, per promuovere un programma di Comunità alloggio per disabili gravi.


PROGRAMMA di azione del Governo per le politiche dell'Handicap 2000 - 2003

Solidarietà   28/7/2000  Amato II 

"Intende definire l'impegno del governo a favore delle persone disabili per il prossimo triennio, sulla base delle indicazioni avanzate nel corso della prima Conferenza nazionale sull'handicap, promossa dal Ministro per la solidarietà sociale in attuazione dell'articolo 1 della legge 162 del 21 maggio 1998.
Prevede una serie di iniziative da intraprendere sia in campo legislativo che sulle scelte operative delle diverse amministrazioni per favorire un più elevato livello di integrazione ed una migliore qualità della vita per le persone disabili.
Il Programma di azione tende a realizzare i principi fondamentali della "non discriminazione", delle "pari opportunità" (eliminare lo svantaggio derivante dalla situazione di disabilità); delle "maggiori gravità" (risolvere situazioni di bisogno che riguardano persone con gravissime disabilità e le famiglie che le assistono); della "concreta integrazione" (rendere efficace l'azione legislativa in modo da consentire l'effettiva esigibilità dei diritti umani e sociali compressi dalle situazioni di disabilità).
Fra l'altro verrà messo a punto un programma di comunità alloggio per disabili gravi, utilizzando una parte delle risorse derivanti dalle lotterie, per venire incontro alle richieste di genitori anziani preoccupati per la sorte dei figli quando non ci saranno più loro ad accudirli."

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