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Dove si possono trovare le circolari che dettano ai disabili i criteri per l'iscrizione negli istituti professionali?

Le circolari più recenti sono pubblicate nel sito edscuola: http://www.edscuola.com. Ecco l’estratto di un articolo di Rolando Alberto Borzetti che cura la sezione handicap: "il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata, nelle scuole superiori e nelle università , è garantito anche dalla Legge 104/92, art.12 comma 2, oltre che dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987.

La C.M. n. 262/88, indica le modalità operative per l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale.

La Legge 62/2000 obbliga le scuole private che ottengono la parità scolastica, a realizzare l'integrazione scolastica, come previsto dall'art. 1, comma 4 lettera 'e', comma 14, della stessa legge. Le iscrizioni sono regolamentate dalla C.M. 311/99."

Ecco il comma 3 della Circolare Ministeriale 23 dicembre 1994, n. 363

3. Iscrizione di alunni in situazioni di handicap

3.1 All'atto dell'iscrizione e, comunque, entro il termine del 28 febbraio, per gli alunni individuati in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale con le modalità di cui al D.P.R. 24/2/1994 (in G.U. 15/4/1994, n. 87) deve essere presentata da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, la diagnosi funzionale prevista dallo stesso decreto presidenziale o, in mancanza, in via provvisoria, il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso l'U.S.L. o in regime di convenzione con la medesima. A tal fine, i Provveditori agli Studi inviteranno le UU.SS.LL. a un tempestivo rilascio della suddetta certificazione. Resta confermato che, come precisato con C.M. n. 181 del 7/6/1993, in presenza di parere negativo definitivo dell'U.S.L., non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali e artistici.

3.2 Ove tale documentazione non venga prodotta, il capo d'istituto, sentito il consiglio di classe, invita la famiglia, per iscritto, a produrre la documentazione stessa, necessaria per l'esercizio del diritto all'integrazione scolastica, con l'avvertenza che non provvedendo entro dieci giorni, il capo dell'istituto medesimo potrà direttamente rivolgersi all'U.S.L. Ove la famiglia espressamente rifiuti di produrre la certificazione, l'alunno non può in alcun modo considerarsi in situazione di handicap, a meno che nel suo interesse non intervenga il Tribunale per i minori.

3.3 Qualora presso lo stesso istituto d'istruzione secondaria superiore si verifichi un rilevante numero di iscrizioni di alunni in situazione di handicap in rapporto al numero delle classi prime che si prevede di attivare, al fine di evitare che il numero di handicappati in una stessa classe vanifichi il processo d'integrazione, possono essere accolte le iscrizioni al massimo di due alunni per classe o, in casi eccezionali, di tre alunni, previa delibera del collegio dei docenti. Ove le domande d'iscrizione siano superiori alla ricettività dell'istituto determinata in base al suddetto parametro, i presidi promuovono riunioni dei consigli d'istituto per la tempestiva individuazione di criteri di priorità nell'accoglimento delle domande. Tali criteri devono essere ispirati, oltre che all'esigenza di evitare che le iscrizioni avvengano in base a elementi occasionali o contingenti, preferibilmente in base al principio della vicinanza alla scuola della residenza o del domicilio degli aspiranti, della vicinanza del posto di lavoro di uno dei genitori e così via. In casi di particolare necessità , il capo d'istituto avverte immediatamente il Provveditore agli Studi, che, ove possibile, provvede, sentite le famiglie e gli altri capi d'istituto interessati, ad una redistribuzione in altri istituti dello stesso ordine. In considerazione di quanto sopra, nella domanda d'iscrizione devono essere indicati due o tre istituti ai quali si desidera essere iscritti in caso d'impossibilita’ di accoglimento nella prima scuola.

3.4 Il terzultimo comma della circolare ministeriale 5/6/1993, n. 181 è così sostituito: "L'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap e dell'idoneità alla frequenza di istituti d'istruzione secondaria superiore, nei quali sono previste attività di laboratorio - idoneità richiesta soltanto in relazione all'incolumità dell'alunno - viene effettuata sulla base di certificato rilasciato da uno psicologo o medico specialista in servizio presso l'U.S.L., ai sensi del citato D.P.R. 24/2/1994".

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