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anziani La corretta interpretazione della sentenza e del perché non inciderà negativamente

Con la propria sentenza n. 296/2012, rilasciata lo scorso 19 dicembre, la Corte Costituzionale, massima autorità giudiziaria nazionale, aveva, in potenza, ridisegnato l’assetto del sistema di welfare nazionale. Il primo pensiero era infatti stato quello che la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni sociali agevolate avrebbe avuto una forte battuta d'arresto, se non un arretramento, rispetto a quanto nel corso degli ultimi anni avevano ottenuto le associazioni di persone con disabilità e/o dei loro familiari.

La Sentenza aveva dichiarato non incostituzionale una norma della Regione Toscana che, per la compartecipazione al costo per i ricoveri di anziani non autosufficienti, considerava oltre che la condizione economica della persona beneficiaria anche quella del coniuge e dei suoi parenti di primo grado in linea retta. Era apparso forte quindi il rischio che tale pronunciamento andasse ad incidere significativamente sull’intricato tema della compartecipazione al costo dell’Utenza ultrasessantacinquenne non autosufficiente e di quella gravemente disabile ex art. 3 co. 3 della l. n. 104/1992.

Ad oltre cinque mesi di distanza però, appare evidente come la sentenza n. 296/2012 non sia andata in alcun modo a modificare il panorama legislativo e operativo preesistente e che non andrà a farlo nemmeno in futuro. Ma perché questo?

Innanzitutto, occorre chiarire che la decisione della Corte Costituzionale è da valutarsi come una sentenza interpretativa di rigetto, quindi non ha efficacia erga omnes. Per tale motivo, le considerazioni poste in essere sulla norma statale in riferimento alla norma toscana valgono solo per il caso di specie e non possono considerarsi vincolanti per ogni altra identica ipotesi a quella da cui è originato il caso di specie.

Tra l’altro, occorre anche rilevare che l’interpretazione data dalla Corte alla norma statale di riferimento, è totalmente contrastante con la costante interpretazione giurisprudenziale, che negli ultimi tre anni aveva espressamente e reiteratamente interpretato la suddetta norma quale LEP (Livelli essenziali delle prestazioni).

Nel merito la Corte ha inoltre mancato di prendere in considerazione il più ampio vincolo che il legislatore, anche regionale, ha oggi in tema di disabilità : la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità . Questa, infatti, è stata ratificata dall’Italia con Legge n. 18/2009 e, quindi, come ogni obbligo internazionale, vincola e indirizza la legislazione interna al nostro Stato, pena la dichiarazione di incostituzionalità . Pertanto, al di là della configurazione della violazione o meno, comunque vi sarebbe una violazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e il conseguente profilo di incostituzionalità ex art. 117 comma 1 della Costituzione, oltre che un rischio di censura a livello internazionale dell’Italia.

Peraltro, al contrario di come sembrava registrarsi dalle prime reazioni alla pubblicazione della Sentenza, la Corte Costituzionale non ha decretato che si possa sempre ricorrere ai familiari perché supportino il pagamento della quota sociale delle prestazioni, visto che non si possono richiedere contributi ai familiari civilmente obbligati agli alimenti, così come da sempre previsto nel nostro codice civile all’articolo 438.

Da tutte queste considerazioni e precisazioni si evidenzia quindi chiaramente che, al momento, tenendo anche in debito conto l’esatta funzione ed il vero valore del giudizio di costituzionalità descritto, ogni concreta ipotesi di compartecipazione necessita di una specifica analisi, evitando generalizzazioni e facili slogan di principi sia in un senso che nell’altro opposto.

PER APPROFONDIRE:

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO E PERSONE CON DISABILITÀ: COSA È CAMBIATO DOPO LA SENTENZA N.296/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
Approfondimento a cura dell'unità di crisi di Anffas Onlus Nazionale

IN DISABILIC.COM:


NON AUTOSUFFICENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE: FINO A QUANDO PUO' DURARE?

LE RETTE PER I RICOVERI IN RSA NON DEVONO ESSERE A CARICO DEI FAMIGLIARI DEL DISABILE


Alessandra Babetto



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