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martellettoLa sentenza arriva dopo una battaglia legale della famiglia durata vent’anni

Nel caso di patologie gravi o gravissime, la distinzione tra cura e assistenza diventa davvero difficile, e i due universi, quando non si toccano soltanto, arrivano addirittura a sovrapporsi. E’ dunque sulla base di questa considerazione che si inserisce una importante sentenza della Corte di Cassazione veneta che ha rigettato il ricorso di un comune trevigiano in merito a una vicenda di assistenza a una donna malata di Alzheimer.

La Cassazione ha deliberato che le famiglie di malati di Alzheimer ricoverati  in strutture di lungodegenza non sono tenute a pagare alcuna retta ai Comuni. Il motivo è presto detto: secondo la Cassazione, l’Alzheimer è una patologia per la quale non è possibile distinguere tra assistenza e cura, pertanto le spese devono essere sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale.

La sentenza, la numero 4558 del 22 marzo 2012, arriva dopo una battaglia legale durata vent’anni, intentata da una famiglia veneta. Ricoverata nel 1992 in una casa di cura, una donna trevigiana affetta da Alzheimer non autosufficiente, aveva avuto bisogno di assistenza continua per tutto. Assistenza che veniva fornita dal comune di residenza della famiglia, alla quale il comune stesso richiedeva il pagamento delle spese (quasi 2.500.000 delle vecchie lire), in quanto i congiunti avevano un loro reddito, e dovevano quindi contribuire alle spese. Spese che si andavano a sommare ai costi del ricovero.

Dopo una prima sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva condannato la famiglia a pagare, la Corte Di Appello di Venezia, nel 2005 aveva riaperto la partita, annullando la condanna. Ha dunque messo la parola fine alla vicenda la sentenza dei giorni scorsi della Cassazione, che dà ragione alla famiglia, diventando un importante precedente per tutti i famigliari dei malati di Alzheimer. Secondo la Corte, nel caso delle persone affette da questa patologia, si è di fronte a condizioni di salute nelle quali le prestazioni assistenziali e quelle sanitarie non sono scindibili, nelle quali inoltre esiste una netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria". Motivo per cui viene a determinarsi la totale competenza del Sevizio sanitario nazionale.

Nel giungere alla sua decisione, la Suprema Corte ha rigettato le istanze dei legali del comune, i quali hanno fatto presente che la giunta aveva applicato la regolamentazione regionale, relativamente alla suddivisione del budget in quote di spesa rimborsabili, che vede l’eccezione di quelle per l’assistenza. La Cassazione si è rifatta invece alla Costituzione italiana, ricordando come questa affermi il diritto alla salute come inviolabile.


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Redazione


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