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E' la prima convenzione internazionale sui diritti umani del XXI secolo.
E' la prima convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, dopo 4 anni di lavoro che hanno portato al compimento del testo, con l'approvazione fornita dal Comitato ad hoc formato da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite.
Un'approvazione arrivata proprio al fotofinish: la sera del 25 agosto era infatti l'ultimo momento a disposizione per i lavori del Comitato, riunito per l'ottava sessione. L'alternativa per poco scongiurata era lo spostamento della votazione definitiva a gennaio 2007, con un evidente dispendio di tempo prezioso per l'ultima fase legislativa: la proposta del testo alla prossima Assemblea Generale, che dovrà ratificare il lavoro, e renderlo definitivo.

L'entrata in vigore significherà, per le 192 nazioni che compongono l'assemblea generale dell'Onu, un impegno sia ad adottare leggi che proibiscano discriminazioni basate su qualsiasi forma di disabilità sia ad eliminare dalle proprie legislazioni ogni norma discriminatoria. I governi firmatari, inoltre, dovranno combattere attivamente stereotipi e pregiudizi, valorizzando il ruolo e il contributo dei cittadini disabili. Un passo avanti determinante per tutti quei Paesi che non hanno - come invece l'Italia - una normativa avanzata in materia.
Mediante un comunicato ufficiale del Ministero degli Esteri il governo italiano ha espresso piena soddisfazione per lo storico traguardo raggiunto: "Il completamento dei lavori preparatori del testo di Convenzione è un importante risultato, che corona un lavoro di quattro anni nel quale il nostro Paese è stato attivamente e continuativamente coinvolto dopo essere stato tra i primi a proporre una bozza di Convenzione già negli anni '80. Tra gli elementi più rilevanti che l'Italia ha contribuito a far risaltare nel testo, vanno ricordati la definizione di disabilità, il ruolo della famiglia e il ruolo della cooperazione internazionale".

Scorrendo il documento si evidenzia come la convenzione non introduca nuovi diritti, ma proibisca qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone disabili, in ogni settore della vita sociale, con lo scopo di "promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e favorire il rispetto della loro dignità".

Per quanto concerne la definizione di disabilità, sulla quale anche l'Italia ha molto lavorato, e che è stata oggetto di un lungo e controverso negoziato, i riferimenti sono stati pubblicati nel preambolo, e nel comma 2 dell'articolo 1, che dice: "Le persone con disabilità includono coloro che hanno una minorazione di lungo periodo fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che in interazione con varie barriere impedisce la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di eguaglianza con gli altri".
Invece all'art. 2 si punta in negativo sul voler evitare qualsiasi "discriminazione sulla base della disabilità", ovvero "ogni forma di distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,  allo stesso livello degli altri, i tutti i diritti umani e le libertà fondamentali nei settori politico, economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro ambito".

Un' attenzione particolare è rivolta alla tutela delle donne e dei bambini disabili (art. 6 e 7) con l'impegno ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'effettivo rispetto dei loro diritti siano effettivamente rispettati. Una seri di articoli stabilisce poi i doveri degli Stati rispetto a informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, promozione dell´accessibilità (art.9) e delle pari opportunità nei settori della giustizia (art. 12 e 13) , della sicurezza (art. 14), della promozione della libertà (art. 14-21).

Non manca neppure il riconoscimento formale al ruolo fondamentale della famiglia (art. 23) purché questa non vada a danno delle stesse persone con disabilità: "gli Stati parte assicureranno che le leggi nazionali, gli usi e le tradizioni relativi al matrimonio, alla famiglia e alle relazioni personali non discriminino le persone con disabilità".

L'art. 24 poi si occupa di istruzione, prevedendo quanto già accade in Italia, ovvero che gli Stati si impegnino ad "assicurare un sistema inclusivo a tutti i livelli e l´apprendimento a lungo termine", assicurando che "le persone disabili non siano escluse dal sistema generale d´istruzione sulla base della disabilità stessa e che i bambini disabili non siano esclusi dalla scuola primaria gratuita e obbligatoria".

Pari diritti e pari opportunità dovranno poi essere garantiti nel settore sanitario (art. 25 e 26) e lavorativo (art. 27), così come dovrà essere assicurata la piena partecipazione alla vita pubblica e politica (art. 29), culturale e sportiva (art. 30).  È infine di basilare importanza, soprattutto pensando all'adozione della Convenzione da parte di nazioni la cui legislazione in materia non è particolarmente progredita, che il testo richieda agli Stati di incrementare gli studi e il monitoraggio sulla disabilità e a fornire una  relazione periodica ad un'apposita commissione di esperti internazionali  (art. 31 e 33) e a impegnarsi nella cooperazione internazionale (art. 32).


INFO:

Il sito delle Nazioni Unite

Le pagine del sito delle Nazioni Unite dedicate alla disabilità, col testo della convenzione aggiornato

L'articolo dedicato ai lavori della Commissione

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[Alberto Friso]

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