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dislessiaascuolaIn arrivo una legge sui disturbi specifici dell’apprendimento

E’ attualmente in discussione alla Camera dei Deputati il Ddl 1006-1036, che costituisce un importante passo avanti nella tutela del diritto allo studio per le persone disabili, già sancito dalla l. 104/92.

Ultimamente, comunque, si erano già manifestati alcuni segnali positivi, indice di una nuova sensibilità delle Istituzioni verso questo tema. L’art. 3 comma 6 della l. 169/2008, ad esempio, stabilisce che la valutazione del rendimento scolastico degli studenti debba tenere conto €˜anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni‑¬. Inoltre l’ordinanza ministeriale 40/2009, relativa all’Esame di Stato 2009 (di cui avevamo parlato in €˜Esame di Stato 2009: la Maturità per tutti‑¬), invitava la Commissione a tenere in considerazione le esigenze dei maturandi affetti da DSA nello svolgimento delle prove scritte.

Nel Ddl vengono per la prima volta definiti ufficialmente i DSA, o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia/disortografia e discalculia), che generalmente si manifestano in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali e cognitivi, e sono spesso causa di un inserimento scolastico e accademico particolarmente difficoltoso.

Il testo prevede che sia la scuola a riconoscere e segnalare alle famiglie i casi sospetti di DSA, che saranno poi opportunamente trattati dal Servizio Sanitario Nazionale (art. 3).

Inoltre, gli insegnanti di ogni ordine e grado dovranno essere adeguatamente preparati, nell’ambito dei programmi annuali di formazione, ad affrontare le problematiche relative alle DSA (art.4).
Per quanto riguarda l’aspetto forse più rilevante, quello della metodologia didattica (art. 5), il testo favorisce l’uso di strumenti personalizzati e di tecniche compensative che prevedano anche l’impiego di supporti informatici, tutto questo nell’ottica di un apprendimento più sereno e rispettoso dei tempi di ogni alunno. E’ possibile inoltre richiedere l’esonero dallo studio della seconda lingua straniera, se prevista, e da compiti che non siano fondamentali per l’apprendimento di un determinato concetto, oppure l’allungamento dei tempi per la loro esecuzione.
Non tutti, però, hanno accolto con favore questo disegno di legge: citiamo ad esempio la lettera dell’insegnante Maria Covini (leggi qui il testo integrale), preoccupata che l’uso degli strumenti compensativi possa limitare, anziché stimolare, le capacità di apprendimento di ragazzi ai quali è stato (magari frettolosamente) diagnosticato un DSA.

Riportiamo infine l’osservazione di Massimo Rondi, un dislessico a suo tempo non riconosciuto, che ci scrive (via e-mail):
€˜Come misura didattica di supporto il Disegno di Legge accenna alla necessità di prevedere tecniche compensative. Poiché la dislessia è etimologicamente disturbo della lettura, curioso davvero che non si accenni al supporto più classico della lettura stessa, il libro: €˜strumento compensativo‑¬ per la dislessia, anzi rieducativo, quando sia stampato con accorgimenti particolari [‑¬¦]‑¬.

INFO:

- Associazione Italiana Dislessia

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[Elena Moreni ]

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