Menu

La formazione iniziale dei docenti di sostegno è assegnata alle Università ?

ATTENZIONE, QUESTA PAGINA NON E' AGGIORNATA! PUOI TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI NEL NUOVO APPROFONDIMENTO SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI!

Pur tra diverse contraddizioni e un percorso formativo non coerente e inadeguato rispetto al passato, le recenti disposizioni normative in materia di formazione iniziale dei docenti di sostegno, confermano l'assegnazione alle Università della competenza e della responsabilità di formare i futuri docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado.
Infatti, dal titolo di specializzazione polivalente previsto dal DPR 970/75 che consentiva l'acquisizione di competenze teoriche supportate dal relativo tirocinio per le tre tipologie di handicap (visiva, uditiva, psicofisica), si è passati ad una serie di interventi poco coerenti tra loro, che mettono in difficoltà gli aspiranti al ruolo di docenti per l'integrazione scolastica.
In particolare, attraverso la nota del MIUR del 24/04/2001 è stata confermata la sospensione dei corsi biennali per il sostegno che erano stati riaperti in via transitoria dal DI 460 del 24/11/98.
La stessa nota ha sollecitato gli organi ispettivi del MIUR e delle pubblica amministrazione a verificare la validità dei titoli rilasciati ai sensi del DI 460/98 dalle Università in convenzione con enti esterni.

Pertanto le nuove disposizioni normative prevedono, per i docenti della scuola dell'infanzia (ex materna) e primaria (ex elementare) il conseguimento del titolo di specializzazione attraverso la laurea in scienze della formazione primaria e la frequenza di un corso aggiuntivo di 400 ore per il sostegno.
Dopo l'emanazione della legge n.53 del 28 marzo 2003, meglio nota come riforma Moratti, la
laurea in scienze della formazione primaria è stato riconosciuta come abilitante all'insegnamento e consente l'iscrizione nelle graduatorie permanenti valide per le immissioni in ruolo e per l'assegnazione delle supplenze.
Sempre per la scuola dell'infanzia e primaria la legge 4/06/04 n. 143 ha previsto che in attesa dell'entrata "in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999" al 6 giugno 2004.

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo e secondo grado per coloro che non sono abilitati e che intendono diventare insegnanti curricolari e di sostegno è prevista la frequenza delle
SISS e a richiesta dello specializzando del corso aggiuntivo di 400 ore per il sostegno.
Tale corso di sostegno contempla in futuro ulteriori attività formative sempre rivolte ai docenti specializzati.

L'accesso ai corsi SISS è a numero chiuso e viene programmato ogni anno dal MIUR.
Per coloro che sono già abilitati nella scuola secondaria con concorso ordinario o riservato è prevista dal Decreto del 20/02/2002 l'attivazione, all'interno sempre delle SISS, di un corso di 800 ore che consente di acquisire il titolo di specializzazione sul sostegno.

Infine, per i docenti di sostegno già specializzati e in possesso del solo diploma rilasciato ai sensi del DPR 970/75 o D.I. 460/98 art. 6 è consentito l'accesso, previa selezione, alle SISS per conseguire
l'abilitazione all'insegnamento nella propria disciplina.
Il decreto del 26/11/2002, che ha istituito tale accesso riservato alle SISS per i docenti specializzati ma non abilitati, è attualmente in fase di attivazione da parte delle Università .
Ulteriori interventi legislativi, sempre relative al conseguimento dell'abilitazione sulla propria
disciplina riservati ai docenti di sostegno specializzati, sono in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Le informazioni inerenti le modalità e le scadenze delle domande di ammissione ai corsi di abilitazione SSIS e per l'accesso alle sulle Facoltà di Scienze della formazione primaria devono essere rivolte direttamente alle segreterie delle Università .

Attraverso il sito FADIS e il notiziario telematico FADISnet si possono apprendere eventuali novità legislativa in materia di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di sostegno specializzati.

[Tratto da FADIS; ultima revisione agosto 2004]

La formazione iniziale dei docenti di sostegno è assegnata alle Università ?

[leggi la risposta]

E' possibile per un insegnante di sostegno a tempo indeterminato (di ruolo), in possesso della specializzazione monovalente handicap sensoriale-udito conseguire il titolo polivalente?

Per quanto riguardo le riconversioni da monovalente a polivalente e per sezioni (materna, elementare, secondaria) la CM n. 738 del 9 dicembre 1997 ha sospeso l'istituzione di corsi di riconversione escludendo perciò ai docenti in questa situazione la possibilità di acquisire il titolo polivalente. In questi ultimi anni sono state previste solo riconversioni per docenti a tempo indeterminato e in esubero attraverso i corsi intensivi (ripetutamente denunciati dalla FADIS come inadeguati) ex legge n. 662/1996, art. 1, comma 75; sempre per i docenti a tempo indeterminato sono state previste riconversioni dal DM n. 460 del 24 novembre 1998, art. 7. Nel frattempo la formazione universitaria è stata avviata, prevedendo un iter formativo legato all'integrazione scolastica estremamente ridotto (400 ore) senza nessun riferimento alle minorazioni sensoriali (udito e vista) . Sono stati inoltre istituiti corsi biennali di specializzazione polivalenti tra polemiche e proteste e con la prospettiva di creare nuovi precari specializzati nel sostegno non abilitati. Come si può constatare, la situazione è molto caotica e non si intravede una linea coerente e funzionale alle necessità della scuola di utilizzare docenti adeguatamente specializzati per l'attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap.

scheda a cura di Nicola Quirico

È possibile assegnare per più anni lo stesso insegnante di sostegno ad un alunno in situazione di handicap?

La continuità educativa è un aspetto importante della qualità dell'integrazione scolastica, anche se non è ancora riferita al diritto dell'allievo ma a quello del lavoratore. Le procedure legate alla mobilità del personale docente, di per sé complesse, risultano spesso rallentate anche da croniche carenze nella macchina amministrativa. Si tratta di carenze che determinano talvolta l'assegnazione dei docenti a anno scolastico inoltrato, compromettendo fortemente il diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap.

La continuità educativa dell'insegnante di sostegno è comunque maggiormente garantita dalla normativa vigente solamente per coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione, siano essi docenti a tempo indeterminato (ruolo) o a tempo determinato (non di ruolo).

Purtroppo, per i molti insegnanti che attualmente operano sul sostegno (secondo le stime della FADIS, sono circa 10 mila i docenti senza titolo di specializzazione), non esistono norme specifiche. Sul piano del diritto, i principali riferimenti li troviamo nel collegato alla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, art.1, comma 72, che sancisce: "È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap". Tal e norma viene ribadita dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 40: "I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuola e, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola". Ancora, il DM n. 331 24 luglio 1998, art. 40, afferma che "al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto: della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio; delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali; dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine". Sotto il profilo metodologico e didattico, infine, resta in vigore la CM n. 1/1988, che richiama l'attenzione sulla continuità didattica e sulla necessità di garantire che, nei passaggi dell'alunno in situazione di handicap da un ordine di scuola all'altro, non si creino difficoltà . Inoltre, vengono indicate anche alcune interessanti modalità operative di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche, che tuttavia troppo frequentemente non sono utilizzate. Di continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni in situazione di handicap) si parla, infine, nel DM 16 novembre 1990 e nella CM 339/1992.

scheda a cura di Nicola Quirico

Quale normativa regola il diritto per il bambino in situazione di handicap di essere integrato in una classe poco numerosa?

Il riferimento normativo per la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni in situazione di handicap è dato dal DM 141 del 3.6.1999. La norma di cui riporto copia integrale risulta ambigua in quanto pur prevedendo la possibilità di riduzione del numero degli alunni in particolare per le classi iniziali (le prime) poi pone diversi vincoli di natura economica che di fatto possono impedirne la sua applicazione. Per l'anno scolastico 2002/03 ulteriori precisazioni sono contenute nella C.M. n. 77 emanata dal MIUR in data 8 luglio 2002.

E' comunque importante affrontare per tempo tale problematiche in particolare attivando presso le scuole medie inferiori e superiori forme di orientamento e accoglienza efficaci che evitino il concentrarsi degli alunni in situazione di handicap in una determinata scuola o classe.

DM 141 del 3.6.1999

(...)

1. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

2. La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

3. In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

4. Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

5. Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Inoltre segnalo su questo delicato e controverso tema una nota sufficientemente chiara emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di cui riporto i passaggi più significativi:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Prot. nr. 12731 Potenza, 11 novembre 2002
OGGETTO: Operazioni sulle istituzioni scolastiche

(...)

ž SCUOLA MATERNA
Le sezioni dovranno funzionare con un minimo massimo di 25 bambini e con un minimo di 15 (ridotto a 10 per le Sezioni uniche funzionanti nei Comuni di montagna e nelle piccole isole). Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le diverse Sezioni, senza superare il tetto di 28 bambini per Sezione.
Le Sezioni con bambini diversamente abili sono costituite con non più di 20 bambini a condizione che sia esplicitata e motivata la riduzione numerica in relazione al piano individualizzato;


ž SCUOLA ELEMENTARE
Le classi dovranno essere formate di norma con 25 alunni.
Le classi con alunni diversamente abili non potranno avere più di 20 alunni, alle condizioni previste per le scuola materna.
Le pluriclassi devono essere costituite con non più di 12 alunni.
Nelle scuole in cui si svolgono anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo degli alunni.
All'uopo i consigli di Circolo indicheranno i criteri generali di ammissione nel caso di eccesso di richieste per il tempo pieno rispetto alle classi da formare;


ž SCUOLA MEDIA


Le prime classi sono costituite , di norma, con non più di 25 alunni e non meno di 15. Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata , senza superare il massimo di 28 alunni per classe, fermo restando che la presenza di 29 alunni comporterà la formazione di un'unica classe ;
Le classi con alunni diversamente abili dovranno essere costituite con non più di 20 alunni alle condizioni prescritte per la scuola materna.
Le classi successive alla prima sono costituite in numero pari a quelle delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico a condizione che il numero degli alunni non sia inferiore a 15. In caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, tenendo distinte le classi a tempo prolungato da quelle a tempo normale;


ž SCUOLA SUPERIORE
Le classi iniziali sono costituite, di regola con non meno di 25 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi dello stesso istituto (sede centrale - sede coordinata - sezione staccata o aggregata) senza superare le 28 unità per classe, fermo restando la formazione di un'unica classe in presenza di 29 alunni iscritti.
Le prime classi delle sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. Tale limite è valido anche in presenza di documentati elementi quali limitate dimensioni delle
aule e dei laboratori , ecc.
Negli Istituti Tecnici, d'Arte e Licei Artistici è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo, purchè gli insegnamenti comuni siano prevalenti e a condizione che ciascun gruppo sia costituito da non meno di 10 alunni.
Le classi iniziali dei cicli conclusivi (1° L.C.- 3° L.Sc. - 3° L. Pedag. - 4° I. Art. - 2° L. Art. - 4° I. Professionale - 3° I. Tecnici) sono costituiti con la stessa modalità delle prime classi.
Le classi intermedie e terminali sono costituite, rispettivamente, in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico in corso, purchè siano formate da non meno di 20 alunni.
I suddetti criteri di formazione delle classi si applicano anche alle scuole di ogni ordine o grado annesse ai Convitti Nazionali.
Le classi che accolgono alunni diversamente abili sono costituite con 20 alunni, a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e il progetto articolato di integrazione definiva espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall'insegnante di sostegno.
Le disposizioni che precedono saranno tenute presenti dalle Istituzioni scolastiche della Regione ai fini della corretta formazione delle classi e dell'acquisizione al sistema informativo dei relativi dati elementari.


Con l'occasione si rappresenta che in sede di contratto dei dati suddetti, ove necessario, saranno apportate le dovute rettifiche, previa contestuale notifica alle istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE

scheda a cura di Nicola Quirico

aggiornata il 07/01/2003

Altri articoli...

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy