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Pubblicato in una nota del MIUR lo schema del decreto sugli organici per i prossimi anni scolastici: previste ancora classi numerose

A fine aprile il MIUR ha pubblicato una la nota n. 11729/16 , con cui ha trasmesso lo schema del decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per il prossimo triennio. Le principali novità rispetto agli anni passati, oltre alla definizione triennale, riguardano il nuovo organico potenziato, cioè quella quota di docenti previsti dalla riforma scolastica per l’arricchimento dell’offerta formativa.

FORMAZIONE DELLE CLASSI – Per quanto riguarda la formazione delle classi, si sottolinea che esse non dovrebbero superare il numero di 22 alunni, se tra di essi vi sono bambini o ragazzi con disabilità grave. Nello specifico, si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 22 alunni. La norma di riferimento, ricordiamo, è il DPR 81/09 , che consente una riduzione del numero di alunni per classe, restando però nel limite dell'organico assegnato alla scuola: significa che non verrà assegnato personale aggiuntivo per la formazione di nuove classi meno numerose, ma gli studenti dovranno essere distribuiti nelle altre classi, che naturalmente, diverranno numerose. Si sottolinea che sarà compito del dirigente scolastico prevedere un’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due alunni disabili, la classe dev’essere costituita con non più di 20 alunni.

ORGANICI – I nuovi organici dell’autonomia, comprendenti i posti assegnati in organico di diritto e quelli assegnati per il potenziamento, prevedono per il sostegno una dotazione complessiva di 96480 docenti specializzati, di cui 90034 in organico di diritto e 6446 in organico di potenziamento. E’ interessante osservare che nel decreto interministeriale l'organico di potenziamento per il sostegno venga indicato come finalizzato a garantire per tutte le istituzioni scolastiche il previsto rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità certificata nella dotazione organica di diritto. Sembra, cioè, che la dotazione organica di potenziamento venga ad essere ricondotta, nel caso del sostegno, ai compiti propri assegnati all’organico di diritto. Il documento ricorda anche la sentenza della C.C. n. 80/10 , che ha abrogato la disposizione che fissava un tetto massimo di posti e stabilito il diritto del rapporto 1:1 nelle situazioni di gravità. Poiché però i posti in deroga che ne derivano non rientrano nell’organico dei docenti in ruolo, saranno fornite ulteriori indicazioni nelle disposizioni sugli organici di fatto. Nel concreto, si tratterà di risorse aggiuntive che verranno assegnate tramite supplenze.
Nel decreto, inoltre, possiamo leggere che gli Uffici Scolastici Regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali. Si ricorda, però, a tal proposito, che le risorse assegnate dagli enti locali non riguardano il personale docente.
Infine, per le Scuole Secondarie, è prevista per l’a.s. 2017/18 l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) e, pertanto, per il prossimo anno scolastico, le dotazioni organiche di sostegno saranno ancora determinate tenendo conto delle quattro aree disciplinari.
Non si registrano novità in merito alla procedura da adottare per l’individuazione della situazione di disabilità, rispetto a cui si rinvia a quanto previsto dal DPCM n. 105/06

APPROFONDIMENTI
Organici 2016/17

La nota: analisi

Ripartizione dei posti

In disabili.com
Sostegno e continuità didattica

Organici e deroghe


Tina Naccarato

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