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bambini disabili e non a ricreazioneL’eventuale rifiuto di iscrizione dell’allievo certificato va denunciato alla Procura della Repubblica

A breve saranno ultimate le iscrizioni per il prossimo anno scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. È bene precisare che tutti gli alunni in situazione di handicap hanno diritto a frequentare non solo le classi comuni della scuola statale, ma anche quelle delle scuole paritarie. Queste ultime, infatti, svolgendo un servizio pubblico in virtù della L. 62/2000, hanno l’obbligo di accoglierli senza alcuna discriminazione. In caso di non ottemperanza a tale obbligo è prevista la perdita della parità ottenuta.

UNA DIFFICILE ACCOGLIENZA ‑¬â€˜ L’accettazione degli allievi disabili nelle scuole paritarie non è sempre serena; il problema principale è il sostegno, che le scuole non sono tenute a pagare. Nella Scuola Primaria, se l’istituto paritario è anche parificato (se ha cioè anche stipulato una convenzione con il ministero) l’onere di pagare il docente di sostegno spetta al Miur; se invece è paritario ma non parificato, è in genere beneficiario di un contributo pubblico annuale per coprire le spese del sostegno. Gli importi, però, sono bassi, insufficienti al bisogno e così succede spesso che la scuola avvisi i genitori che coprirà il sostegno solamente fino all’equivalente del contributo ricevuto o che chieda loro di partecipare al pagamento con rette aggiuntive. L’obbligo di accoglienza è stato siglato da una legge, ribadito dal tribunale di Roma nel 2002 e ancora sottolineato nel 2008 con un decreto ministeriale. Nella concretezza, però, davanti alle carenze economiche o ai ritardi nei rimborsi da parte dello Stato, accade che le scuole paritarie possano scoraggiare se non addirittura rifiutare l’iscrizione di una alunno con disabilità .

IL NO E' ILLEGALE ‑¬â€˜ Il D.M. 83/08 contiene le Linee Guida che regolano le modalità per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento. In particolare, in esse si esplicita che il gestore deve dichiarare l’impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità , con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) o in condizioni di svantaggio. L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha il compito di verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla scuola. Se l’USR, a seguito di verifica ispettiva, accerta che non vi è rispondenza ai requisiti di legge, invita la scuola a ritornare nella legalità entro il termine di 30 giorni e, se ciò non accade, provvede alla revoca della parità . Per la revoca è sufficiente la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa. Se un genitore, pertanto, dovesse vedersi negare l’iscrizione del proprio figlio a una scuola paritaria può, anzi, deve presentare regolare denuncia alla Procura della Repubblica.

APPROFONDIMENTI:
DISABILI: INTEGRAZIONE DALLA A ALLA Z
ORDINANZA MINISTERIALE

In disabili.com:
ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2012-2013: QUALI SONO LE NOVITA'

Tina Naccarato

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