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bambino che fa i primi passiIl diritto all'educazione e all'istruzione dev'essere garantito fin dalla nascita a tutti i bambini: a stabilirlo è la legge 104/92


L'articolo 12 della L. n. 104/92 sancisce il diritto di tutti gli alunni a ricevere una formazione adeguata e completa. In genere l'attenzione viene posta sulla formazione scolastica e in particolar modo su quella dell'obbligo, di cui tale legge si occupa in maniera organica e dettagliata; tuttavia, essa specifica anche in maniera inequivocabile che al bambino da 0 a 3 anni con disabilità dovesse essere garantito l'inserimento negli asili nido. La L. 104, pertanto, stabilisce che il diritto all'integrazione ed all'inclusione dev'essere garantito anche ai bambini più piccoli.


In passato l'asilo nido era concepito soprattutto come occasione di socializzazione prima dell'ingresso nel sistema scolastico e ancora fino agli anni '70 era inteso come servizio sociale, nel quadro di una politica per la famiglia, principalmente a supporto delle madri lavoratrici. Nel corso del tempo, però, l'attenzione si è spostata sempre più sull'obiettivo educativo, fino a prevedere, con la L. 1044/71 la presenza di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire ai bambini l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica. La formazione degli operatori e, con essa, la valenza educativa dell'asilo nido, divenne dunque sempre più importante. Pertanto, nel 1992, quando venne approvata la Legge Quadro n. 104 sulla disabilità, che affrontò organicamente gli impegni necessari all'integrazione degli alunni, venne sancito anche il diritto dei più piccoli, da 0 a 3 anni, all'inserimento negli asili nido.

Nei casi di gravità, stabilisce la stessa legge, dev'essere prevista priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Ciò significa che i piccoli con disabilità grave devono avere diritto di priorità di accesso agli asili nido. La legge stabilisce inoltre che gli enti locali e le ASL possano prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con disabilità, al fine di avviarne la socializzazione e l'integrazione, anche con il supporto di operatori, assistenti e personale docente specializzato.

La L. 104, pertanto, riconosce pienamente le finalità educative e formative degli asili nido e prevede per essi gli accorgimenti che individua anche per i diversi ordini e gradi scolastici.

I comuni, pertanto, devono provvedere alla costituzione di asili nido che perseguano le finalità inclusive del sistema formativo, mettendo al centro le esigenze di integrazione di tutti i bambini, nelle particolari ed individuali specificità. Ciò deve valere, naturalmente, anche nei casi di convenzione con asili nido privati, che devono possedere i requisiti richiesti dai Comuni stessi.

Ogni asilo nido, pertanto, deve accogliere, inserire, integrare ed includere ogni bambino, attivando le risorse necessarie e gli strumenti previsti per il sistema dell'istruzione.



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Tina Naccarato

 

 

 

 

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