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scuolaIl MIUR prevede la parificazione degli allievi con DSA che hanno seguito percorsi differenziati con le disposizioni indicate per gli alunni con disabilità

Tra pochi giorni inizieranno gli esami di terza media: la CM n. 48/2012 pubblicata a fine Maggio indica le modalità cui attenersi per lo svolgimento dell'esame finale.
La circolare sottolinea che per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame specifiche per gli insegnamenti impartiti. Se necessario, le prove sono differenziate, cioè  adattate, in base al piano educativo individualizzato (PEI) ed hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame. 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) ed usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi registrati in formato "mp3". Per la corretta comprensione può essere individuato un componente della commissione che possa leggere i testi delle prove scritte. Possono inoltre essere previsti tempi più lunghi di quelli ordinari e può essere consentito l'uso di apparecchiature e strumenti informatici. I candidati con DSA che, ai sensi DM n. 5669/11, abbiano seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati in base ad esso, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione, come previsto dal D.P.R. n. 323/1998. Per i candidati con DSA che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, è prevista una prova orale sostitutiva di quella scritta.

ESITO DELL'ESAME - Da quest'anno l'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo, come già avviene per le scuole superiori. Agli alunni con disabilità o con DSA che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo, utile per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, come previsto dall'OM n. 90/01 in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 sul diritto di tutti gli alunni a frequentare  anche le scuole superiori.

Gli alunni con DSA che, a causa dell'esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato, vengono parificati agli allievi con disabilità che svolgono gli esami in rapporto al PEI, sia nelle Scuole Secondarie Inferiori che Superiori. Come sottolinea acutamente Salvatore Nocera,  tale parificazione"è forse un po' forzata, però mantiene una sua logica e non rompe la coerenza interna del sistema".


APPROFONDIMENTI

www.edscuola.eu


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Tina Naccarato



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