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BAMBINO DI 4 ANNI DI SPALLE SI AVVIA A SCUOLA E’ opportuno o meno trattenere un alunno con disabilità un anno in più alla Scuola dell’Infanzia? La L. 53/03 prevede per tutti l’inizio della Scuola Primaria a sei anni

Capita spesso che genitori ed insegnanti si interroghino sull’opportunità o meno di trattenere o meno un bambino con disabilità un anno in più alla Scuola dell’Infanzia, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare la Scuola Primaria. Il dibattito è aperto e non sempre le opinioni giungono a posizioni condivise. Cosa prevede la legge?


Il ministero dell’istruzione ha affrontato questa questione fin dagli anni ’70 ed oggi in base alla L. 53/03 ed al D. Lgs. 59/04 è stabilito che tutti i bambini debbano iniziare la Scuola Primaria all’età di sei anni. Eventuali trattenimenti, quindi, devono riguardare solo situazioni eccezionali e non sono di facile attuazione.


La legge, cioè, propone di evitare il divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni, che potrebbe comportare difficoltà per l’integrazione. La presenza del gruppo dei pari è infatti ritenuta fortemente stimolante per una efficace inclusione. La normativa poggia sugli orientamenti psicopedagogici secondo cui occorre che gli alunni con disabilità siano educati in gruppi di coetanei al fine di favorire la loro crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, nelle relazioni, come previsto dalla L. 104/1992. Se un bimbo con disabilità viene trattenuto oltre il compimento del sesto anno presso la Scuola dell’Infanzia, inoltre, perde il contatto col gruppo dei coetanei, con alcuni dei quali invece potrebbe proseguire in scuola primaria. Si interrompe, cioè, anche la relazione affettiva con i compagni, con la privazione delle relazioni amicali che ne deriva.


L’argomento è tornato in primo piano proprio in questi giorni, poiché il MIUR, in Febbraio, aveva emanato la nota n. 338, che aveva consentito agli alunni stranieri adottati di permanere nella scuola dell’infanzia, al fine di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare l’inizio della scuola dell’obbligo. All’interno di tale documento, per giustificare la deroga all’inizio dell’obbligo scolastico, veniva citato l’esempio degli alunni con disabilità, per i quali una circolare degli anni ’70 aveva appunto consentito tale deroga. Dopo l’intervento della FISH in merito al riferimento improprio ad una vecchia circolare, di fatto superata dalla L. 53, la nota n. 338 è stata sospesa e sostituita con la nota n. 547/14. In essa non si fa più alcun riferimento alla vecchia circolare degli anni ’70 e si consente eccezionalmente il trattenimento per un solo anno per alunni che necessitano di una speciale attenzione, ai sensi della Direttiva del 27/12/12 sui Bisogni Educativi Speciali e successive circolari applicative. Si chiarisce inoltre che tale disposizione può essere applicata in caso di motivi gravi o di salute, come previsto dal D. Lgs. 297/94. Naturalmente, i motivi di salute non possano coincidere con la sola situazione di disabilità certificata, perciò anche per essi vale la condizione della straordinarietà della situazione per ricorrere all’eventuale trattenimento.

 

APPROFONDIMENTI

Cosa prevede la legge?

L’analisi di Salvatore Nocera sulla nota 547/14

 

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Tina Naccarato

 

 

 

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