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assistenza scolasticaNella scuola della razionalizzazione è in crescita la presenza di figure specialistiche di supporto all'insegnamento

Un aspetto significativo dell'integrazione scolastica riguarda l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Si tratta dell'assistente ad personam, il quale fornisce assistenza specialistica e collabora con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici.

LE FUNZIONI - All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici. Si tratta di un operatore - educatore, mediatore ecc. -  che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - La figura nasce dall'art. 42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai minorati psico-fisici e dall' art. 13 della Legge n. 104/1992 - Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Tradizionalmente  ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione; col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità .

RECLUTAMENTO - La procedura prevede che nella certificazione e nella diagnosi funzionale venga riconosciuta la necessità di questa figura di assistenza. Il Dirigente Scolastico deve quindi inoltrare la richiesta all'Ente Pubblico locale di riferimento: il Comune per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e la Provincia per la Secondaria di Secondo grado, come previsto dall'art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998. La figura professionale specifica viene infine individuata dall'ASL di riferimento.

ESERCIZIO DI UN DIRITTO - La situazione certificata individua un diritto; qualora le famiglie dovessero riscontrare un numero non sufficiente di ore di sostegno o la mancanza dell'assistente igienico-personale e/o per l'autonomia e la comunicazione, ne possono richiedere l'immediata assegnazione e, in caso di inadempienza, possono giungere a proporre un'azione giudiziaria. I genitori degli allievi disabili hanno altresì il diritto di constatare che la distribuzione delle ore tra le diverse figure sia equa: accade infatti che il numero delle ore di sostegno - sempre più esiguo - venga stabilito in base a quello accordato all'assistente ad personam. In realtà ,  si tratta di due figure professionali distinte e necessarie nei rispettivi ambiti, mai intercambiabili ai fini di una reale integrazione.



PER APPROFONDIRE:

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_pea.html

http://www.studiolegalemarcellino.it/attachments/article/64/l'assistente%20all'autonomia%20ed%20alla%20comunicazione%20adempimenti%20e%20funzioni.pdf


IN DISABILI.COM:

SCUOLA DISABILI

INTEGRAZIONE SCOLASTICA




Tina Naccarato

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