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mani di bambini che giocano con lettere giocattoloPreviste misure compensative per gli allievi che abbiano seguito percorsi ordinari e prove differenziate per chi accede alla sola attestazione

L'Ordinanza del MIUR n. 41/12 dell'11 Maggio scorso ha definito i criteri degli Esami di Stato conclusivi degli studi superiori. Il documento non presenta particolari novità per gli allievi disabili, ma vi è un intero articolo (17 bis) dedicato agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

PROVE DIFFERENZIATE E PROVE EQUIPOLLENTI - Gli allievi con certificazione di disabilità , che abbiano seguito un Piano Educativo Individualizzato (PEI), sono valutati in base ad esso, come previsto dall'Ordinanza ministeriale n. 90/01. Sono perciò ammessi a sostenere gli esami su prove differenziate, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come indicato dal DPR n. 323/98.
La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone invece prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, se si ritiene che il candidato abbia raggiunto una preparazione idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. E' previsto in questo caso  l'utilizzo di ausili, mezzi tecnici o modi diversi, o lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. Anche gli allievi con DSA che, in base al DM n.5669/11, abbiano seguito un percorso didattico differenziato, sono valutati in base ad esso. Sono cioè ammessi a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione, come previsto dal citato DPR 323/98.

LE NOVITA' PER GLI ALLIEVI CON DSA - La Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli allievi con DSA, in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione per i percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le commissioni dovranno predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.
I candidati potranno utilizzare strumenti compensativi, dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3 o potranno usufruire delle presenza di un lettore. Per i candidati che utilizzeranno la sintesi vocale, la Commissione provvederà alla trascrizione del testo su supporto informatico. Saranno consentiti tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte e vi sarà un'attenzione particolare alla predisposizione delle prove per l'accertamento delle competenze nella lingua straniera. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici.
Per i candidati con DSA che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di prova scritta, dovrà sottoporre i candidati a prova orale, sostitutiva di quella scritta.



APPROFONDIMENTI

L'Ordinanza annuale del MIUR


IN DISABILI.COM:


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DSA: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 170/2010 E LE LINEE GUIDA

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: IN ARRIVO LE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE N. 170/10


Tina Naccarato

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