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Circolare Ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 28 giugno 1979, n. 1270
"Circolazione e sosta dei veicoli degli invalidi"

Il D.P.R. n. 384 del 27 maggio 1978 ha fissato le norme di attuazione della legge 118 (art. 27) del 30 marzo 1971, concernente:
"l'abbattimento delle barriere architettoniche" cioè l'eliminazione e l'attenuazione degli impedimenti strutturali che ostacolano il movimento dei mutilati, degli invalidi o degli handicappati in genere.
Si fa riferimento, in particolare, al titolo II, artt. 3-4-5-6 del suddetto D.P.R. che trattano dei percorsi pedonali, dei parcheggi, della sosta, della circolazione e dello speciale contrassegno da apporre sugli automezzi degli invalidi.
Tutto ciò premesso, si comunica che il segnale stradale verticale da adottare, previa regolare ordinanza del sindaco, per contrassegnare le unità di parcheggio, (stalli, box-area, posto macchina ecc.), e eventualmente deliberate a favore di invalidi nei luoghi ove tali esigenze si pongano in essere, è quello riportato nella fig. 2 (omissis).
Tale segnale si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata, sosta, e parcheggio" di prossima adozione da parte del nuovo codice stradale e ne adotta tipo, dimensioni e simboli.
In casi particolarissimi (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posti di lavoro), nella parte inferiore dal cartello, tra la cornice e i due simboli quadrati piccoli, potrà essere riportato il numero di targa dell'auto del minorato il cui posto macchina si desidera sia strettamente riservato, ed al quale sia rilasciato dal Comune, ai sensi dell'art. 6 sopra riportato, lo speciale contrassegno.
Il segnale ha il seguente significato:
divieto di sosta per tutti, deroga per gli invalidi detentori di una autorizzazione speciale, il cui autoveicolo sia munito del contrassegno di cui alla fig. 1 (omissis) regolarmente rilasciato dal Sindaco.
Sulla pavimentazione le strisce di delimitazione saranno di colore giallo. Di questo stesso colore dovranno essere le eventuali riproduzioni del simbolo internazionale e del numero di targa dell'autoveicolo autorizzato "ad personam" alla sosta.
Come regola generale non sarebbe opportuno prevedere spazi riservati agli automezzi di invalidi laddove già esiste un divieto di sosta perché trattasi generalmente di luoghi pericolosi.
Se appare opportuno, in linea generale, accordare facilitazioni di sosta agli autoveicoli condotti, od a servizio di invalidi, non è comunque mai possibile tollerare la sosta in corrispondenza di:
ž corsie riservate;
ž zone di preselezione;
ž attraversamenti pedonali zebrati;
ž spazi di fermata autobus;
perché le facilitazioni accordate agli invalidi non devono compromettere la sicurezza stradale.
Nei confronti, poi, di soste abusive di non aventi diritto, entro posti macchina riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, gli organi di vigilanza potranno direttamente rimuovere i veicoli illegittimamente parcheggiati configurandosi l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.

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