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BARRIERE ARCHITETTONICHE

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SCUOLE ACCESSIBILI


L'articolo 28 della legge 118/1971 pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti.
Tale principio è ribadito anche dall'articolo 18 del DPR 384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso.

Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d'ogni grado per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile.
Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità . 
Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l'ascensore, è consigliabile  collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra.

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